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In seguito all'emergenza Covid è stata esteso anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019. l'operatività del fondo Gasparrini. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, che prevede il diritto per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi: non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi); è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Le istruzioni su come far richiesta e la nuova modulistica sul sito del Dipartimento del Tesoro del MInistero dell'economia e delle Finanze.
Lo speciale "liquidità a famiglie e imprese" e le relative Faq sul sito del MInistero dell'economia e delle finanze

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Dal 1 APRILE sul sito dell'INPS si potrà inoltrare la domanda per l'indennizzo da 600 euro che il decreto CuraItalia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:

1⃣ Entrare in MyINPS con il PIN cittadino o lo SPID
2⃣ Accedere
3⃣ Procedere per Accesso servizi on line
4⃣ Nella barra di ricerca selezionare "Domande per prestazioni al sostegno del reddito"
5⃣ Selezionare "Indennità COVID-19"

Per ottenere il pin:

1⃣ Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin
2⃣ Cliccare servizio Richiesta Pin Online
2⃣ Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video

N.B: Per richiedere l'indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

L'indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest'ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell'INPS;
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Artigiani - Commercianti - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

3) Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

- devono aver cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

4) Lavoratori agricoli

(operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali)

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione

5) Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
- non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

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