Vi inoltriamo in allegato alla presente il testo della sentenza pronunciata ieri (20 ottobre) dalla Corte d'Appello di Torino in ordine all'impugnazione operata
dall'azienda della sentenza di primo grado pronunciata il 3 marzo 2016, che per la prima volta condannava Auchan a pagare alla ricorrente, iscritta e assistita dalla UILTuCS, la voce "ex premio aziendale ad personam" sancendo l'illegittimità della cancellazione di tale importo operata dall'azienda a partire dal 1° luglio 2015 a seguito del recesso unilaterale dal contratto integrativo del 2007.
Come forse qualcuno ricorderà, in quell'unica occasione – in ragione di un mero errore di computo delle spettanze – l'azienda non venne condannata al pagamento delle spese
processuali, mentre in tutte le successive sentenze di primo grado sulla materia pronunciate sia a Torino che a Milano (i cui testi sono pubblicati sul sito internet della UILTuCS Nazionale) le corti di giustizia hanno condannato l'azienda al pagamento delle spese processuali. Ebbene, anche la Corte di Appello di Torino ha condannato Auchan a pagare integralmente le spese processuali relative al secondo grado di giudizio.
Vi preannunciamo che nelle prossime settimane anche altre corti di giustizia dovrebbero pervenire alle sentenze di primo grado derivanti da ricorsi intentati da lavoratrici e lavoratori iscritti e assistiti dalle UILTuCS del Piemonte e della Lombardia. Vi confermiamo inoltre la circostanza che, dopo alcune strutture della Fisascat del Veneto, anche la Filcams ha finalmente deciso di adire le vie legali su tale materia e ci ha informato di aver avviato circa 100 vertenze in diversi territori.
Il Segretario Nazionale Il Segretario Generale
(Marco Marroni) (Brunetto Boco)
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