Non è sanzionabile la condotta del lavoratore assente dal servizio per una intera giornata, che ha prodotto come giustificazione solo quella che attestava la sua presenza per due ore presso l'ambulatorio oculistico per "improvvisi disturbi visivi", non certificando una malattia per il resto della giornata.
Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10086/2018, respingendo il ricorso di Poste italiane nei confronti di un portalettere che non aveva presentato alcun certificato di malattia per l'assenza di un giorno.
Tale comportamento era stato ricondotto dalla società a un tentativo di eludere la norma contrattuale finalizzata al controllo della malattia, che impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della stessa.
Di opposto parere la Cassazione che conferma la decisione della Corte di Appello per la quale il comportamento del lavoratore non rientrava nell'ipotesi di simulazione della malattia, come riteneva la società o, in assenza di questa, nelle varie ipotesi per le quali è prevista dal c.c.n.l. l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.
Inoltre - si legge nella sentenza - la Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio, è pervenuta al convincimento che la condotta tenuta dal dipendente, assentatosi per alcune ore di un solo giorno lavorativo, non fosse di particolare gravità, evidenziando che la norma del contratto indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi.
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