L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).
Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.
L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.
L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.
La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La maggiorazione del 20%
La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.
Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.
L'INPS, con messaggio n. 4476/2017, avverte che, affinché possa riprendere il pagamento dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per l'anno in corso, è necessario che coloro che percepivano l'assegno nel 2016, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2017, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell'ISEE 2017.
In caso contrario, alla perdita delle mensilità per l'anno 2017 si aggiungerà la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2016.
Al riguardo, si evidenzia nel messaggio, che la sussistenza di un ISEE in corso di validità negli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.
L'Istituto ribadisce che le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono presentate, e pertanto è necessario che il beneficiario dell'assegno la rinnovi per ciascun anno di spettanza del beneficio. Gli aventi diritto all'assegno nell'anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018.
Ricordiamo che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE). L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Questo assegno potrebbe essere prorogato dalla legge di Bilancio 2018 anche per i nati o adottati dal 1° gennaio 2018.
Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza e per l'inoltro delle domande in via telematica
L'INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, fornisce nuove istruzioni sull'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con riguardo agli aggiornamenti procedurali delle attestazioni ISEE.
Si ricorda che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione.
Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE).
L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.
L'Inps precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio. Ai fini di riconoscimento del bonus l'evento tutelato è la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.
In particolare l'Istituto si sofferma sull'aggiornamento della procedura delle domande che consente di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità, tra i dati autodichiarati dal cittadino e quelli acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate. Pertanto – spiega l'Inps - dal 1° gennaio 2017, la nuova procedura intercetta queste attestazioni ISEE, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso. Nel messaggio sono indicate le due alternative possibili per il richiedente la prestazione.
Si spiega inoltre che, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, la nuova DSU deve essere effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione di quella "viziata", per consentire l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo. Diversamente, se presentata nell'anno successivo, le mensilità non potranno più essere recuperate.
Attenzione. quando viene richiesto il "bonus bebè" non può essere utilizzata la DSU che, sebbene ancora valida, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino. Le domande non precedute da DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio sono respinte per ISEE non reperito e pertanto sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Vengono fornite anche precise istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno: modello SR163.
Infine, nel caso di parto gemellare e di adozioni plurime occorre presentare domanda di assegno per ciascun minore.
Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro delle domande in via telematica.
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