A seguire (e in allegato) trasmettiamo il testo, illustrato ieri, martedì 20 gennaio, dal Segretario Confederale UIL Guglielmo Loy all'Audizione della Commissione Lavoro del Senato, delle Osservazioni UIL ai decreti AG 134 e AG 135 (JOBS ACT, su Contratto a tutele crescenti e Naspi).
La UIL ha seguito con attenzione il dibattito parlamentare che ha preceduto la approvazione, da parte del Governo, dei decreti legislativi sui quali si aspetta il parere delle Commissioni. Abbiamo espresso giudizi critici sull'intera legge delega. In particolare colpisce, negativamente, come si sia scelto di partire dai provvedimenti sulla "uscita" dal lavoro (licenziamenti), anziché affrontare con coraggio la strada maestra delle politiche per la crescita e, per quanto riguarda il lavoro, dalla costruzione di forti impalcature che sostengano le persone, espulse dal ciclo produttivo, attraverso vere e profonde politiche attive del lavoro. In sostanza si affida alla "flex", e non alla "security", il bisogno di innovazione.
Anche in questo quadro, è però possibile evitare altri errori ed invitiamo le Commissioni a riflettere su come indicare al Governo possibili soluzioni. In particolare, riteniamo prematuro e non socialmente sostenibile, l'allargamento ai licenziamenti collettivi delle nuove norme sui licenziamenti illegittimi di natura economica. Un cambiamento così radicale nella gestione delle crisi aziendali, dovrebbe essere accompagnato da un significativo investimento non solo sulle politiche attive, ma anche sui sistemi di protezione sociale.
Come sapete ci si avvia verso una riduzione significativa della funzione di uno degli strumenti principali che ha consentito a decine di migliaia di persone di non passare dal disagio di lavorare in un azienda in crisi, alla totale mancanza di reddito: la indennità di mobilità. In questo quadro, le novità introdotte dal legislatore sulla materia, affiderebbero sostanzialmente all'impresa le modalità di individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori da licenziare, con una sanzione minima in caso di violazione, che determinerebbe una situazionedi grande disagio e timore tra i lavoratori. Il rischio è che si allarghino occasioni di licenziamenti immotivati e, nella sostanza, discriminatori.
Alla stessa stregua andrebbero considerati i licenziamenti nelle situazioni di cambi di appalto che, come per i licenziamenti collettivi, dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della nuova normativa, onde evitare una ingiusta ed ingiustificata riduzione di tutele per coloro che, senza alcuna interruzione, continuano a prestare la propria opera nel medesimo posto di lavoro.
Ovviamente, anche sui licenziamenti individuali riteniamo si possano apportare miglioramenti: innanzitutto innalzare l'indennizzo per quelli economici per evitare il rischio, da noi denunciato, che le imprese non corrette "utilizzino" gli incentivi, molto generosi, previsti dalla Legge di Stabilità per garantirsi risorse da destinare all'indennizzo da pagare in presenza di sanzione stabilita dal giudice.
Ed inoltre, sui licenziamenti disciplinari è fondamentale rinviare alle tipizzazioni di condotte riconducibili alle sanzioni di tipo conservativo definite dalla contrattazione collettiva ovvero dai codici disciplinari.
Riteniamo giuridicamente e "socialmente" inaccettabile, che vi sia evidente sproporzione tra il fatto materiale contestato (soprattutto se si riferisce ad una lieve inadempienza) e la sanzione del licenziamento.
Per i lavoratori che, comunque, accetteranno di definire il contenzioso sul licenziamento tramite la nuova conciliazione facoltativa, è opportuno estendere l'accesso alla Naspi (cosi come avviene in caso di accordo con la procedura di conciliazione obbligatoria prevista dalla legge 92).
Sul decreto legislativo riguardante la NASPI, riteniamo possibili alcune modifiche: rivedere, innanzitutto, il tetto previsto per la contribuzione figurativa e, soprattutto, rimediare al grave errore di fissare a 18 mesi la durata massima, già a partire dal 2017, anno in cui verrà definitivamente cancellata l'indennità di mobilità.
Va modificata la previsione contenuta all'art.3, comma 1 lettera c, che introduce tra i requisiti necessari per accedere alla prestazione in NASPI, un periodo pari a 30 giornate di "lavoro effettivo".
Tale previsione rischia di escludere i lavoratori provenienti da un periodo di cassa Integrazione e che al termine del quale sono destinatari di un provvedimento di licenziamento.
Molti aspetti critici sul tema degli ammortizzatori sono dovuti anche dalle scelte compiute con la Legge di Stabilità. Ed invitiamo la Commissione a farsi promotrice affinché vengano corretti, con particolare riguardo alla contraddittoria scelta di non stanziare risorse aggiuntive per le diverse tipologie di contratti di solidarietà, e alla eliminazione delle risorse destinate alla integrazione degli interventi di fondi ed enti bilaterali in presenza di una sospensione temporanea del lavoro.
Siamo certi che la Commissione, come già dimostrato nel corso del dibattito sulla legge delega, saprà cogliere queste proposte.
20 Gennaio 2015
Uil Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione