Pensione anzianità personale scuola – Salvaguardia requisiti maturati anno scolastico 2011/2012
Nel 2012, subito dopo la pubblicazione della riforma Fornero (legge n. 214, entrata in vigore in data 28 dicembre 2011), sorsero dei dubbi sulla legittimità dell'applicazione delle nuove norme anche per il personale della scuola che avrebbe potuto accedere a pensione al termine dell'anno scolastico 2011/2012 in quanto in possesso dei requisiti di contributivi e del regime delle decorrenze vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 214/2011.
Dopo travagliate vicende, che hanno visto la UIL SCUOLA particolarmente impegnata a tutela dei diritti di questi lavoratori, il Ministero dell'Istruzione, lo scorso ottobre 2013, ha ritenuto opportuno operare una ricognizione del numero effettivo del personale il cui diritto a pensione acquisito nel 2012 era stato bloccato dall'emanazione della citata legge n. 214/2011 proponendo e sollecitando il correttivo alla norma (individuati in circa 4.000 aventi diritto).
Da tale sollecitazione è scaturito un emendamento al D.L. n. 90/2014, approvato dalla Commissione Affari Costituzionali, con il quale si estende al personale di cui sopra la salvaguardia per l'accesso a pensione con i requisiti vigenti anteriormente alla riforma Fornero.
La salvaguardia è rivolta al personale della scuola che entro la data del 31 agosto 2012 abbia maturato "quota 96" (che ricordiamo essere la somma fra l'età anagrafica, non inferiore a 60 e l'anzianità contributiva non inferiore a 35, considerando anche le frazioni di esse).
Fra i destinatari della salvaguardia vi sono anche coloro i quali hanno raggiunto, entro la medesima data, la massima anzianità contributiva (all'epoca prevista in 40 anni) a prescindere dall'età anagrafica.
Per entrambe le fattispecie di pensione di anzianità la decorrenza è fissata a partire dal prossimo 1° settembre 2014.
Va fatto rilevare che nella norma in via di approvazione sono stati individuati tre vincoli:
- i soggetti destinatari delbeneficio dei requisiti maturati entro l'anno scolastico 2011/2012 è riconosciuto nel numero massimo di 4.000 soggetti;
- gli oneri per le pensioni concesse non possono superare un tetto di spesa annuale indicato nell'emendamento di cui trattasi;
- domanda di pensione da parte dei potenziali aventi diritto da inoltrarsi telematicamente all'INPS entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Secondo quanto dettato dalla norma in via di approvazione l'INPS dovrà monitorare le domande di pensione pervenute e definire un elenco basato sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012 (come testualmente prevede la bozza in esame), al fine di definire l'esatto numero di pensionamenti da concedere sulla base dei vincoli numerici e di spesa sopra indicati.
Preme sottolineare che, tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati, il numero effettivo dei pensionamenti concessi potrebbe essere inferiore a 4.000.
Inoltre, per quanto attiene la liquidazione delle relative indennità di buonuscita, la proposta ne determina la corresponsione secondo quanto previsto dalla legge Fornero, e successive modificazioni e integrazioni (individuazione del momento in cui avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni individuate dall'art. 24 della legge n. 214/2011 vincolandone la liquidazione al motivo della cessazione e all'ammontare dell'importo complessivo del TFS spettante a seconda dell'importo pagabile in più rate annuali e dell'importo complessivo).
La norma in via di approvazione prevede, inoltre, che il personale della scuola di sesso femminile il quale ha optato per il sistema contributivo accedendo alla pensione di anzianità "regime speciale donne" nell'anno 2012 e 2013 potranno chiedere il ricalcolo della pensione con il sistema al quale avrebbero avuto diritto nel 2012 con i requisiti ante Legge Fornero.
Altro aspetto importante contenuto nella norma in via di approvazione attiene le penalizzazioni sui trattamenti pensionistici prevedendo che fino al 31.12.2017 non viene operata alcuna riduzione percentuale sul trattamento pensionistico per coloro i quali raggiungono i requisiti per la "pensione anticipata" (41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) con un'età anagrafica inferiore a 62 anni.
Un'ulteriore precisazione va fatta considerando che per salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio dei nuovi assunti fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola (già accolti con precedenti decreti), sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
Dal momento che la norma in via di approvazione prevede un termine breve per far valere il diritto alla salvaguardia di cui trattasi (15 giorni), e considerando l'imminente avvio del periodo feriale, si raccomanda a tutte le strutture in indirizzo di dare la massima pubblicità alla notizia e di mettere in atto il servizio più efficace a livello territoriale.
Cordiali saluti.
Il Presidente ITAL Il Segretario Generale UIL SCUOLA
Gilberto De Santis Massimo Di Menna