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Giovedì, 31 Luglio 2014 11:06

Scuola: pensione di anzianità del personale della scuola

Pensione anzianità personale scuola – Salvaguardia  requisiti maturati anno scolastico 2011/2012

Nel 2012, subito dopo la pubblicazione della  riforma Fornero (legge n. 214, entrata in  vigore in data 28 dicembre 2011), sorsero dei dubbi sulla legittimità  dell'applicazione delle nuove norme anche per il personale della scuola che  avrebbe potuto accedere a pensione al termine dell'anno scolastico 2011/2012 in  quanto in possesso dei requisiti di contributivi e del regime delle decorrenze  vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 214/2011.

Dopo travagliate vicende, che hanno visto la  UIL SCUOLA particolarmente impegnata a tutela dei diritti di questi lavoratori,  il Ministero dell'Istruzione, lo scorso ottobre 2013, ha ritenuto opportuno  operare una ricognizione del numero effettivo del personale il cui diritto a  pensione acquisito nel 2012 era stato bloccato dall'emanazione della citata  legge n. 214/2011 proponendo e sollecitando il correttivo alla norma (individuati in circa 4.000 aventi  diritto).

Da tale sollecitazione è scaturito un  emendamento al D.L. n. 90/2014, approvato dalla Commissione Affari  Costituzionali, con il quale si estende al personale di cui sopra la  salvaguardia per l'accesso a pensione con i requisiti vigenti anteriormente alla  riforma Fornero.

La salvaguardia è rivolta al personale della  scuola che entro la data del 31 agosto 2012 abbia maturato "quota 96" (che ricordiamo essere la somma fra l'età  anagrafica, non inferiore a 60 e l'anzianità contributiva non inferiore a 35,  considerando anche le frazioni di esse).

Fra i destinatari della salvaguardia vi sono  anche coloro i quali hanno raggiunto, entro la medesima data, la massima  anzianità contributiva (all'epoca  prevista in 40 anni) a prescindere dall'età anagrafica.

Per entrambe le fattispecie di pensione di  anzianità la decorrenza è fissata a partire dal prossimo 1° settembre  2014.

Va fatto rilevare che nella norma in via di  approvazione sono stati individuati tre vincoli:

- i soggetti destinatari delbeneficio dei requisiti maturati entro l'anno  scolastico 2011/2012 è riconosciuto nel numero massimo di 4.000  soggetti;

- gli oneri per le pensioni concesse non  possono superare un tetto di spesa annuale indicato nell'emendamento di cui  trattasi;

- domanda di pensione da  parte dei potenziali aventi diritto da inoltrarsi telematicamente all'INPS  entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del decreto.

Secondo quanto dettato dalla norma in via di  approvazione l'INPS dovrà monitorare le domande di pensione pervenute e definire  un elenco basato sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età  anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata dai singoli richiedenti alla  data del 31 dicembre 2012 (come  testualmente prevede la bozza in esame), al fine di definire l'esatto numero  di pensionamenti da concedere sulla base dei vincoli numerici e di spesa sopra  indicati.

Preme sottolineare che, tenuto conto dei  limiti di spesa autorizzati, il numero effettivo dei pensionamenti concessi  potrebbe essere inferiore a 4.000.

Inoltre, per quanto attiene la liquidazione  delle relative indennità di buonuscita, la proposta ne determina la  corresponsione secondo quanto previsto dalla legge Fornero, e successive  modificazioni e integrazioni (individuazione del momento in cui avrebbe  maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni  individuate dall'art. 24 della legge n. 214/2011 vincolandone la liquidazione al  motivo della cessazione e all'ammontare dell'importo complessivo del TFS  spettante a seconda dell'importo pagabile in più rate annuali e dell'importo  complessivo).

La norma in via di approvazione prevede,  inoltre, che il personale della scuola di sesso femminile il quale ha optato per  il sistema contributivo accedendo alla pensione di anzianità "regime speciale  donne" nell'anno 2012 e 2013 potranno chiedere il ricalcolo della pensione con  il sistema al quale avrebbero avuto diritto nel 2012 con i requisiti ante Legge  Fornero.

Altro  aspetto importante contenuto nella norma in via di approvazione attiene le  penalizzazioni sui trattamenti pensionistici prevedendo che fino al 31.12.2017  non viene operata alcuna riduzione percentuale sul trattamento pensionistico per  coloro i quali raggiungono i requisiti per la "pensione anticipata" (41 anni e 6 mesi di contribuzione per le  donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) con un'età anagrafica inferiore a  62 anni.

Un'ulteriore precisazione va fatta  considerando che per salvaguardare la continuità didattica e di garantire  l'immissione in servizio dei nuovi assunti fin dal primo di settembre, i  trattenimenti in servizio del personale della scuola (già accolti con precedenti decreti),  sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in  data anteriore.

Dal momento che la norma in via di  approvazione prevede un termine breve per far valere il diritto alla  salvaguardia di cui trattasi (15  giorni), e considerando l'imminente avvio del periodo feriale, si raccomanda  a tutte le strutture in indirizzo di dare la massima pubblicità alla notizia e  di mettere in atto il servizio più efficace a livello territoriale.

Cordiali saluti.

Il Presidente ITAL                                                                           Il Segretario Generale UIL SCUOLA

Gilberto De Santis                                                                                          Massimo Di Menna

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