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Martedì, 13 Ottobre 2020 07:56

Scuola e supplenti Covid

Per molti giorni, i docenti precari, hanno sperato di non  essere convocati su posti di  organico covid.

Per fortuna è stato firmato  il  Decreto di Agosto DL 104/2020 con questo si elimina  la clausola di licenziamento di questo personale in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza.

L'assunzione straordinaria del cosiddetto personale covid è stata autorizzata dall'ordinanza MIUR 5 agosto 2020 n. 83, attraverso la quale si è data la possibilità ai dirigenti scolastici di assegnare per il solo a.s. 2020/2021 ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche, dando la priorità alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

La suddetta ordinanza (art.2, comma 1) prevede che gli incarichi aggiuntivi del personale docente e ATA, avvenga nel seguente modo:
1) per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
2)  per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.

Il supplente Covid può essere sostituito dal primo giorno di assenza

E' l'articolo 32, comma 3, del DL 104/2020, a disporre che l'organico COVID (sia docenti che ATA) possa essere sostituito sin dal primo giorno di assenza, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

Tale direttiva non è applicabile a tutto il personale ordinario, infatti non è consuetudine nominare un supplente sin dal primo giorno di scuola del titolare di cattedra e proprio a questo proposito, è intervenuta anche l'ANP ( Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e alle professionalità della scuola) che ha proposto di applicare a tutto il personale non COVID la medesima disciplina del DL 104/2020 [sostituzione fin dal primo giorno di assenza ]al fine di consentire alle scuole di sostituire prontamente il personale assente.

Retribuzione spettante al personale Covid

La supplenza Covid ha decorrenza giuridica ed economica dall'effettiva presa di servizio, ed eliminata la clausola che prevedeva il licenziamento del supplente 'per giusta causa' e senza diritto ad alcun indennizzo, nel caso di chiusura dell'istituto e sospensione delle attività didattiche causa coronavirus, la durata del contratto sarà fino al termine delle lezioni.

L'unica sostanziale differenza con le supplenze ordinarie è che queste sono a carico dello stato mentre il personale covid sarà a carico della scuola. Infatti le risorse economiche messe a disposizione dallo stato si riferiscono al numero esatto di personale aggiuntivo che è stato richiesto dalle scuole e saranno queste ultime a gestire le quote ricevute e a dover supportare tutti i costi che la stipula di un contratto a tempo determinato comporti, compresi i congedi e i permessi retribuiti a cui hanno diritto anche i supplenti covid.

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