Grazie alle modifiche introdotte con il Decreto Rilancio si è temporaneamente rimossa una difformità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici beneficiari rispettivamente di Cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e quelli destinatari dell'Assegno Ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Infatti, limitatamente agli interventi erogati con causale Covid, anche ai beneficiari dell'Assegno Ordinario sarà concesso L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Al riguardo l'Inps, con la circolare 88 del 20 luglio 2020, disciplina le modalità di erogazione dell'ANF distinguendo tra le prestazioni in regime di anticipazione e quelle che invece prevedono il pagamento diretto dell'Istituto.
Paradossalmente la circolare entra nel merito solo delle prestazioni di Assegno Ordinario erogate dai Fondi di Solidarietà Bilaterali ex articolo 26, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, limitandosi quindi ad impartire le necessarie istruzioni per il pagamento dell'ANF ai soli Fondi che sono istituiti presso l'Inps, tralasciando volutamente i Fondi c.d. Alternativi dei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.
Pertanto, ferma restando la previsione normativa, si lascia ai singoli Comitati amministratori di questi Fondi la definizione delle modalità di erogazione dell'ANF in relazione alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate.
Inoltre, come si evince dalla circolare, la "copertura finanziaria" necessaria per il pagamento dell'assegno familiare è prevista all'interno del più generale capitolo di finanziamento delle prestazioni di sostegno al reddito.
Ne consegue che anche per i Fondi di tipo alternativo l'onere finanziario, necessario per erogare l'ANF, dovrà essere ricercato all'interno delle risorse loro assegnate per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario (1.100 milioni), che peraltro si sono rivelate del tutto insufficienti a coprire per intero le necessità dei due settori.
Detto questo, la circolare illustra le diverse modalità di erogazione dell'ANF in relazione alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate, sia in regime di anticipazione che a pagamento diretto dell'Inps.
Nel caso di anticipazione della prestazione sarà la stessa impresa a procedere direttamente al pagamento delle somme relative all'ANF, ponendole successivamente a conguaglio, anche in riferimento a periodi di integrazione salariali che si siano già conclusi.
Per quanto riguarda invece le aziende che hanno scelto il pagamento diretto, l'ANF dovrà essere richiesto all'atto della presentazione dei modelli "SR41", indicando la somma spettante per ciascun lavoratore comprensiva degli arretrati.
Per periodi di integrazione salariale già conclusi l'impresa potrà presentare il modello "SR41" relativamente ai soli importi dell'ANF, sempre specificando le relative somme spettanti per ciascun lavoratore.
Come detto in apertura della nota, l'erogazione dell'ANF in favore dei beneficiari dell'Assegno Ordinario è una misura temporanea, legata all'emergenza Covid ed è stata espressamente richiesta dalle Organizzazioni Sindacali.
A nostro avviso la misura dovrà essere resa strutturale e fa parte delle questioni aperte con il Ministero del Lavoro nella prospettiva di una revisione del nostro sistema di ammortizzatori sociali.
Un cordiale saluto.
La Segretaria Confederale
Ivana Veronese