L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".
Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.
Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".
Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".
L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.