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Venerdì, 04 Gennaio 2019 10:38

Studio UIL su blocco indicizzazione perdita pensione

Dichiarazione di Domenico Proietti - Segretario Confederale UIL


Con il blocco della perequazione delle pensioni, stabilito nella Legge di Bilancio, continua la persecuzione nei confronti dei pensionati italiani in atto dal 2011.
A seguito di questi provvedimenti, considerato il periodo dal 2011 al 2019 e, dunque, calcolando anche le conseguenze di questo ultimo provvedimento, risulterà che un pensionato avrà perso almeno una mensilità netta ogni anno.


Bisognerà porre fine a questo prelievo forzoso a discapito di milioni di pensionati.


A tal proposito, la UIL si batterà con ogni iniziativa per ripristinare la piena indicizzazione delle pensioni, chiedendo un recupero del montante perso in questi anni.


STUDIO UIL SUL BLOCCO INDICIZAZZIONE DELLE PENSIONI 2011 – 2019


Dal 2011 ad oggi, l'indicizzazione delle pensioni è stata bloccata con due differenti interventi e una proroga, che hanno modificato, in via temporanea, la normativa con la quale annualmente si rivalutano le pensioni, in relazione all'aumento dell'inflazione. Inoltre, attraverso il DdL bilancio 2019 in esame alla Camera, il Governo Conte prevede di attuare un ulteriore blocco triennale fino al 2021.
Di seguito, abbiamo calcolato l'entità della perdita sull'importo della pensione finora accumulata e, inoltre, a quanto ammonterà questa riduzione anche a seguito del blocco previsto nel DdL bilancio 2019.


Perdita per mancata rivalutazione 2011 - 2018
Per una pensione che nel 2011 era pari a 1.500 euro lorde mensili, tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo, la perdita è ad oggi pari a 79 euro al mese, oltre 1.000 euro annui. Perdita del 5,32%, che agirà per sempre sul trattamento del pensionato.
Un pensionato che percepiva un trattamento lordo pari a 1.900 euro nel 2011, tra le 4 e le 5 volte il minimo, ha subito una perdita del 6,12%, 1.511 euro lordi, pari a 1 intera mensilità netta in meno ogni anno per sempre.

Se, invece, consideriamo anche l'ulteriore recentissimo blocco stabilito per il 2019 una pensione che nel 2011 era pari a 1.500 euro lorde mensili, subirà una perdita complessiva pari a 94,62 euro al mese , 1.230 euro annui, equivalente a una mensilità netta in meno ogni anno, che per effetto dei blocchi previsti, anche per i successivi 2 anni, fino al 2021, sarà destinata a crescere.


Un pensionato con un assegno pari a 4.000 euro lorde mensili, il prossimo anno subirà un mancato incremento, per effetto di una riduzione dell'importo pensionistico rispetto a quanto avrebbe percepito sulla base della Legge ordinaria, pari a circa 6.500 euro lordi annui, -12,88%. Ciò si traduce in circa 2,5 mensilità nette in meno ogni anno per sempre. Anche in questo caso, per effetto dei blocchi previsti fino al 2021, la perdita è destinata ad aumentare. 

La norma principale di cui all' articolo 69 della legge 388 del 2000, attualmente derogata, prevede che le pensioni siano rivalutate annualmente per fasce:
I. Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.
II. 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS.
III. 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.


Nel 2011, il Governo Monti, con la legge Fornero ha introdotto una norma fortemente discriminante che bloccava la rivalutazione di tutte le pensioni 3 volte superiori alla pensione minima. Questa norma è stata poi giudicata incostituzionale dall'Alta Corte nel 2015. L'allora Governo Renzi però, procedette ad un rimborso una tantum della quota di pensione indebitamente non versata ai pensionati, ed ad una perequazione solo parziale delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo.
Nel 2014, il Governa Letta anziché ripristinare la piena indicizzazione, è intervenuto nuovamente sulla perequazione delle pensioni con legge 147 del 2013, introducendo un nuovo meccanismo per il triennio 2014 – 2016 che prevedeva una rivalutazione articolata su 5 differenti livelli e che agiva non più per fasce, ma sull'intero importo della pensione:


a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS.
b) nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
e) nella misura del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; per il solo anno 2014, è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS un importo fisso pari a 13,08 euro annui.


Con la Legge di Stabilità 2016, legge 208 del 2015, anche il Governo Renzi è intervenuto sulla norma, prorogando fino a tutto il 2018 il blocco Letta e confermandone la struttura.
Nel disegno di Legge di bilancio 2019 il Governo Conte introduce un nuovo meccanismo per bloccare l'indicizzazione delle pensioni, per il triennio 2019-2021, prevendo come l'intervento "Letta" che la rivalutazione agisca per l'intero importo e rimodulando i criteri di indicizzazione:


a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
c) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
d) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
e) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
f) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
g) nella misura del 40% per l'anno 2014 per i trattamenti oltre a nove volte il minimo.

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