Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non sia convivente con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, riguardo il caso di un agente penitenziario al quale era stato negato dall'amministrazione di beneficiare del congedo straordinario retribuito per accudire il padre malato, in quanto non convivente alla presentazione dell'istanza.
Il TAR della Lombardia, nel dover decidere sul ricorso del lavoratore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del DLgs n. 151/2001 "nella parte in cui richiede, ai fini dell'ottenimento del congedo, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere". Ad avviso del rimettente, la norma, non consentendo invece che la convivenza costituisca una condizione richiesta durante la fruizione del congedo, contrasterebbe con molteplici parametri della Costituzione.
Inoltre, la concessione del congedo straordinario ai soli familiari già conviventi rispecchierebbe "una visione statica e presuntiva dell'organizzazione familiare, che può rivelarsi incompatibile con la necessità di prendersi cura, dall'oggi al domani, di una persona divenuta gravemente disabile", mentre lo strumento solidaristico della famiglia ben potrebbe essere attuato imponendo l'obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con i permessi disciplinati dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 che prescindono dal presupposto della convivenza.
La Corte Costituzionale condivide i dubbi di legittimità sollevati dal TAR, precisando che la condizione di una preesistente convivenza, atta a garantire l'interesse del disabile, rischia di pregiudicarlo, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge che possano farsene carico e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, che possa invece assicurare le cure necessarie. A tal fine chiarisce che il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa.
Dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.