La Cassazione, con la sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, torna ad occuparsi del licenziamento della lavoratrice madre, ribadendo quanto già confermato in precedenti sentenze che la "deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale.
La Corte rileva come la norma richiamata deve considerarsi di stretta interpretazione e di conseguenza consentire il licenziamento della lavoratrice madre soltanto nei casi di cessazione totale dell'attività (e non anche, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta, ancorché dotato di autonomia funzionale).
In sostanza la lavoratrice può essere licenziata nel cd periodo protetto solo se l'azienda cessa del tutto la propria attività, mentre il licenziamento è illegittimo se si tratta della chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente.