La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302 del 2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).
Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.
Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.