L'INPS, con la circolare n. 69 del 11/5/2018, illustra le novità introdotte dalla legge n. 81/2017 sul "lavoro autonomo non imprenditoriale" che hanno esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, spiega l'Istituto, è prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.
Rientrano nell'ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali "regolamentate", per le quali è prevista l'iscrizione a un albo, e le professioni intellettuali "non regolamentate". La legge esclude dai soggetti interessati gli imprenditori, compresi i "piccoli imprenditori" come coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, gli interessati possono sospendere il versamento contributivo per l'intera durata dell'evento fino a un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
È possibile effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall'inizio dell'evento.
In assenza di indicazioni legislative l'INPS chiarisce che tale disposizione interessa sia i titolari di partita IVA, per i quali l'obbligo contributivo è a carico del professionista, sia i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l'obbligo contributivo è in capo al committente con l'obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
L'istituto pertanto indica le due diverse procedure per i professionisti e i collaboratori per presentare la richiesta di sospensione.