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Venerdì, 09 Febbraio 2018 10:19

Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale

IL Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare, la n° 2 del 7 febbraio 2018, che fornisce le prime indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della norma contenuta nella  Legge di bilancio del 2018 con la quale, al comma 133 dell'art. 1, si  introduce  nel corpo del  D.Lgs. 148/2015 un nuovo articolo, il 22 bis, il quale, ricorrendo alcune specifiche condizioni, permette di utilizzare l'integrazione salariale straordinaria in deroga ai limiti temporali stabiliti dallo stesso Decreto Legislativo agli artt. 4 e 22.

Nello specifico, per gli anni 2018 e 2019, le imprese che abbiano un organico superiore alle 100 unità lavorative e che presentino una rilevanza economica strategica, anche a livello Regionale,  potranno beneficiare di un ulteriore periodo integrazione salariale, in deroga alle durate massime, per superare o affrontare situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo occupazionale o gestionale.

La deroga, finanziata fino ad un massimo di cento milioni di euro per ciascun anno, è subordinata ad un accordo in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e della Regione dove l'impresa è ubicata, ovvero di più Regioni in caso di impresa multi localizzata.

Sono previste due tipologie di casistiche:

Proroga dell'intervento straordinario sino ad un massimo di 12 mesi nei casi in cui il programma di riorganizzazione aziendale è caratterizzato da investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario, ovvero  il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nei limiti di durata previsti dalla norma (Riorganizzazione).Proroga dell'intervento straordinario sino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui sia  previsto sia  un piano di risanamento economico complesso, che interventi di salvaguardia occupazionale e continuità aziendale non realizzabili nel limite dei 12 mesi previsti dalla normativa (Crisi).

Troverete ai punti 3.1. e 3.2. della circolare il dettaglio delle casistiche previste per la prosecuzione di un programma di riorganizzazione aziendale e per la prosecuzione di quello per crisi e delle azioni previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per l'implementazione delle politiche attive.

Va sottolineato che entrambi gli interventi possono "intendersi quale prosecuzione, anche senza soluzione di continuità, di un trattamento di Cigs già riconosciuto".

La circolare prevede però, anche la fattispecie nella quale il trattamento di Cigs sia già concluso, nel corso del 2017, ma sia ancora in corso il piano di risanamento previsto dal vecchio programma di interventi.

In quest'ultimo caso la circolare non definisce periodi temporali o modalità con le quali certificare la prosecuzione delle "azioni di risanamento", argomenti questi che, molto probabilmente, saranno oggetto di verifica congiunta nella fase dell'accordo "governativo".

Una ulteriore novità, peraltro non presente nella norma ma introdotta dalla circolare,  è rappresentata dalla necessità di quantificare, in sede di stipula dell'accordo, l'onere finanziario dell'intervento di Cigs con l'obiettivo di attivare una sorta di monitoraggio preventivo della spesa visto che la misura ha una capienza limitata a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Infine, in merito alla modalità di presentazione dell'istanza, si conferma la consueta procedura telematica (cigsonline) ed inoltre, in virtù del fatto che l'intervento è sottoposto ad una preventivo accordo in sede governativa alla presenza della regione/i interessata/e, non trovano applicazione le ordinarie procedure di consultazione previste.

Questo particolare tipo di intervento , come accennato in una nostra precedente nota, è stato uno dei punti oggetto del confronto con il Governo e, sebbene sconti una durata limitata ad un biennio, dimostra la consapevolezza da parte anche del legislatore che in alcuni casi i limiti posti alle durate delle integrazioni salariali sono insufficienti a sostenere l'imprese in una fase di ristrutturazione o di crisi complessa ed articolata. Il provvedimento va dunque nella direzione, come fortemente richiesto dalla UIL,  di una maggiore flessibilità degli interventi e del superamento delle tante rigidità introdotte dal D.Lgs. 148/2015, flessibilità che a nostro avviso dovrebbero trovare una propria collocazione strutturale nel decreto legislativo.

Roma 8 febbraio 2018

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