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Giovedì, 08 Maggio 2014 11:52

Responsabilità penale per la mancata formazione sui luoghi di lavoro

La Cassazione, con sentenza nr. 9693 dello scorso 27 febbraio, torna a pronunciarsi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, affermando la responsabilità penale del datore di lavoro, in caso di incidente di un lavoratore,  per il mancato adempimento dell'obbligo alla informazione e formazione sui luoghi di lavoro che, non può essere delegato agli stessi lavoratori attraverso la semplice lettura del POS (Piano operativo di sicurezza).

Il caso è giunto in Cassazione a seguito di ricorso proposto dal PG avverso la sentenza di secondo grado che, assolveva un legale rappresentante di una ditta edile dall'accusa di lesioni personali gravi ai danni di un operario dipendente, per colpa generica e specifica.

Il lavoratore," non utilizzando i dispositivi di protezione individuale, che tuttavia l'istruttoria aveva appurato essere stati messi a sua disposizione, e non adeguatamente formato ed informato, nell'espletamento della propria attività lavorativa, dopo aver assemblato erroneamente un trabattello, montava sullo stesso in maniera incongrua (dall'esterno), così precipitando al suolo e procurandosi gravi lesioni personali".

Ciò che si contesta alla sentenza della di assoluzione della Corte di Appello è che, incongruamente, dopo aver affermato (condividendo sul punto le conclusioni del giudice di primo grado) che:

le lesioni erano ascrivibili alla violazione di regole cautelari;che l'imputato, in quanto rappresentante ed amministratore della s.r.l. I. E. doveva considerarsi datore di lavoro dell'operaio infortunato;che sul datore di lavoro gravava l'obbligo di formare ed informare i lavoratori, assicurandosi che le istruzioni venissero comprese effettivamente e concretamente rispettate;che il lavoratore era caduto per essere salito sopra un trabattello, dal medesimo assemblato senza rispettare le istruzioni di montaggio, che lo stesso ignorava, sebbene avesse partecipato ad una riunione formativa nella quale era stato invitato a prendere visione del POS; che, pertanto, quest'ultimo non era stato istruito «circa le corrette modalità di montaggio del trabattello"; e, dopo aver attribuito al datore di lavoro il dovere di verificare che le istruzioni antinfortunistiche fossero comprese e rispettate, aveva ritenuto di escludere la penale responsabilità dell'imputato valorizzando la suddivisione di fatto della direzione sui cantieri, elidendo la responsabilità derivante dalla posizione di coamministratore.

Secondo gli Ermellini, "non può certamente sollevare da responsabilità il datore di lavoro la pretesa assunzione fattuale di esclusivo garante da parte di altro soggetto rivestente lo stesso ruolo datoriale. Invero, prosegue la sentenza, "sarebbe occorso ben altro per procurare l'effetto dell'esonero dell'amministratore delegato, secondo la consolidata e pluridecennale interpretazione giurisprudenziale, che ha, poi, trovato scrittura normativa nell'art. 16 del d. Igs. n. 81 del 974/2008 (ossia, un atto scritto con data certa, accettato espressamente e per iscritto, pienezza dei poteri, con corrispondente autonomia di spesa). Esonero che, in ogni caso, non potrebbe giammai sollevare il delegante dal dovere di vigilanza, pur esercitato, evidentemente per le aziende di grandi dimensioni, attraverso adozione d'idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo (art. 30, comma 4, richiamato dall'art. 16, stesso corpo normativo).

"L'analisi deve essere correttamente mirata tenendo presente la funzione e lo scopo della responsabilità penale derivante da posizione di garanzia. Senza necessità di ripercorrere un terreno ampiamente arato, che qui basterà dare per noto, può essere utile ricordare solo che una tale responsabilità serve ad assicurare la tutela di valori primari (quali la vita e l'integrità psicofisica) i cui titolari, per ragioni le più varie che l'Ordinamento prende in considerazione, da soli non sarebbero in grado di garantire appieno".

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