Analisi e commento a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2017 i decreti attuativi della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell'Ape sociale. Si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017 n. 87 e 88. Nello stesso giorno l'Inps ha diramato due circolari, la numero 99 e la numero 100, contenenti le istruzioni operative riguardanti, rispettivamente, la pensione anticipata per i lavoratori precoci e l'Ape sociale. Anche se con ritardo, diventano finalmente accessibili ed operative due modalità di uscita anticipata dal mondo del lavoro quali prime forme di flessibilità reintrodotte nel sistema previdenziale italiano per attenuare ed in parte superare le rigidità imposte dagli interventi Monti-Fornero.
Per i lavoratori precoci il pensionamento anticipato diventa possibile con 41 anni di contributi mentre l'Ape sociale, sia pure in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, consente l'uscita dal lavoro con un reddito ponte che accompagna alla pensione a partire dai 63 anni di età. Questi interventi sono un primo passo nella giusta direzione ed il lavoro per estendere la flessibilità continuerà nella fase 2 del confronto con il Governo.
A questo proposito bisogna rimuovere alcune incongruenze che potrebbero precludere l'accesso alle prestazioni per alcune categorie di lavoratori in particolare del settore agricolo, edile e della scuola ed il sindacato lavorerà per ampliare le categorie dei futuri beneficiari di questa prestazione.
D'altro canto registriamo il perdurante ritardo del decreto di attuazione dell'Ape volontario al quale è collegata la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) con danno per tutti i lavoratori interessati ad utilizzare l'Ape di mercato e per tutti quei lavoratori iscritti alla previdenza complementare che potrebbero utilizzare la Rita. Ritardo che riguarda anche il decreto ministeriale che deve operare una semplificazione della documentazione necessaria per l'accesso alla pensione per i lavori usuranti.
Segue una descrizione sintetica dei contenuti e degli adempimenti previsti dai Dpcm e dalle circolari Inps.
Pensionamento Anticipato Lavoratori Precoci
Il Dpcm n. 87 del 23 maggio 2017 e la circolare Inps n. 99 del 16 giugno 2017 contengono la disciplina e le istruzioni operative sulle modalità di accesso ed erogazione della pensione anticipata per i lavoratori precoci prevista in via strutturale dalla Legge di Bilancio 2017.
Questa pensione spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi ed abbiano versato contribuzione per periodi di lavoro effettivo prestato per almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.
Requisiti per l'accesso alla prestazione
Possono chiedere la pensione anticipata alle condizioni sopra descritte:
i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l'erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione;
i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità;
i lavoratori che hanno una invalidità civile accertata pari o superiore al 74%;
i lavoratori che rientrano nelle categorie che hanno diritto ai benefici pensionistici per lavoro usurante, come identificate dal D.Lgs. 67 del 2011;
i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose:
- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
- Insegnanti della scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori
Con riferimento agli operai agricoli, l'intervallo temporale tra il periodo di disoccupazione e la corresponsione della relativa indennità, implica che i tre mesi devono essere computati dalla data di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, se intervenuti nell'anno della domanda di pensione, o dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
In caso di assistenza al portatore di handicap, è precisato che la pensione spetta alla persona in unione civile oltre che al coniuge. L'Inps ha poi espresso il parere che può essere chiesta da uno solo dei soggetti che prestano assistenza al portatore di handicap.
Possono chiedere la prestazione i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa con anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Non possono richiederla quei lavoratori con periodi di contribuzione versati o accreditati successivamente al 1995 e che ricadono, pertanto, nel regime contributivo.
Si ricorda che per questi lavoratori rientranti nel regime contributivo i contributi per attività di lavoro precedenti al raggiungimento del 18° anno di età sono valutati 1,5 volte sia per la misura che per il diritto alla pensione.
L'Inps ha, tuttavia, chiarito che l'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo – attivabile da chi ha periodi contributivi anteriori al 1996 – non comporta l'esclusione dal diritto a questa pensione.
Nel caso in cui la pensione anticipata conseguita con i 41 anni è calcolata con il sistema contributivo per effetto dell'opzione, non può trovare applicazione la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei 18 anni.
Con il D.L. 50/2017 il Governo ha chiarito che per la maturazione del requisito di cui al punto 5), ovvero 6 anni di attività svolte in via continuativa al momento di decorrenza della pensione, il requisito stesso risulta essere soddisfatto anche se le medesime attività lavorative hanno subito interruzioni purché non superiori complessivamente a 12 mesi (franchigia) e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte non oltre il settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo pari a quello delle eventuali interruzioni.
Per il perfezionamento dei requisiti contributivi e per la misura del futuro trattamento previdenziale il lavoratore può far valere i contributi versati presso tutte le forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli enti privati e privatizzati (casse dei liberi professionisti) usufruendo del cumulo contributivo gratuito, la cui regole sono state recentemente rivisitate dalla Legge di Bilancio per il 2017.
Il Requisito contributivo di 41 anni sarà adeguato con gli aumenti relativi all'aspettativa di vita come previsto dalla normativa attuale (il prossimo adeguamento interverrà a gennaio 2019).
Per il conseguimento del requisito contributivo non possono essere fatte valere le maggiorazioni previste per quelle attività di lavoro che danno titolo a chiedere questo tipo di pensione. Trovano applicazione, invece, le maggiorazioni previste per i lavoratori sordomuti e per quelli invalidi ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.
La domanda di accesso alla prestazione
Il procedimento di attribuzione di questa pensione anticipata prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso; l'erogazione della prestazione.
La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio per ottenere la prestazione nel 2017.
A partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo. L'Inps comunicherà entro il 15 ottobre per il 2017 ed entro il 30 giugno, per gli anni successivi, l'esito delle verifiche con la decorrenza della pensione per le domande accolte.
Le eventuali domande presentate oltre tali limiti ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio, risultassero risorse finanziarie residue una volta soddisfatte le richieste presentate entro i termini.
Il riconoscimento delle condizioni con l'indicazione della prima decorrenza utile, da parte dell'Inps, consente la presentazione della domanda di pensionamento.
La pensione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti. Per questo è consigliabile presentare domanda di pensionamento insieme con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso.
Peraltro, anche l'Inps precisa che, in caso di domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, non si devono adottare provvedimenti di reiezione e, pertanto, le domande stesse vanno tenute in apposita evidenza per poi essere definite una volta raccolti gli elementi necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti.
I requisiti per l'accesso alla pensione anticipata devono essere maturati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per il diritto ad eccezione dei seguenti che possono essere fatti valere anche successivamente ma comunque entro la fine dell'anno di presentazione della domanda stessa:
anzianità contributiva;
periodo trimestrale trascorso dalla conclusione della prestazione di disoccupazione;
periodo di 6 anni di svolgimento in via continuativa di una o più mansioni gravose;
periodo di almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva, interessati dallo svolgimento di attività usuranti di cui al d.lgs. 67/2011.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate il numero delle stesse dovesse discostarsi in eccesso rispetto alla dotazione delle risorse stanziate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della data di raggiungimento del requisito contributivo dei 41 anni, ed a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda
Il Dpcm elenca la tipologia di documentazione da allegare alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e che di seguito viene riportata.
I lavoratori in stato di disoccupazione devono produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa, o del verbale di risoluzione consensuale. Devono, inoltre, indicare quando hanno terminato di percepire l'indennità di disoccupazione. I lavoratori agricoli devono indicare da quanto tempo hanno cessato il rapporto di lavoro.
Chi presta assistenza ad un familiare disabile deve compilare, nel modello di domanda, un'autodichiarazione sullo svolgimento della propria attività di assistenza e deve fornire la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del familiare convivente assistito (come da L. 104/1992).
Chi ha un'invalidità pari o superiore al 74% deve indicare gli estremi del verbale di accertamento dell'invalidità civile che deve comunque allegare alla domanda.
I lavoratori che svolgono una delle mansioni gravose devono presentare un'autocertificazione attestante l'anzianità contributiva e la mansione svolta, una copia del contratto di lavoro oppure una busta paga, una dichiarazione del datore (redatta su apposito modulo Inps) attestante i periodi di lavoro svolti, il contratto collettivo applicato, la mansione svolta, il livello di inquadramento e l'applicazione delle voci di tariffa Inail.
I lavoratori che svolgono mansioni usuranti indicate nel decreto legislativo 67 del 2011 devono produrre la documentazione prevista dal decreto stesso.
Incumulabilità
Questo tipo di pensione non è in alcun modo cumulabile con redditi da lavoro, in presenza dei quali interviene la sospensione del trattamento previdenziale per il periodo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata ordinaria senza requisito anagrafico (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Questa incumulabilità totale, che determina la sospensione del trattamento dalla data di decorrenza fino alla fine del periodo di tempo per il quale opera il divieto di cumulo, comporta anche il recupero delle rate di pensione già erogate in caso di conseguimento di redditi da attività di lavoro.
Pagamento Tfr / Tfs dipendenti settore pubblico
Resta confermato che per i dipendenti del settore pubblico i termini previsti per il pagamento del Tfr e del Tfs decorreranno al compimento dell'effettiva età di pensionamento come prevista dalla Legge 214/2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
ALCUNE CRITICITA'
La UIL evidenzia alcune criticità che andrebbero superate per una più equa applicazione della norma.
In relazione ai casi di assistenza a persona portatrice di handicap grave l'Inps sostiene che questo tipo di pensione può essere richiesta da uno solo dei soggetti che prestano assistenza. Questa limitazione (prevista espressamente nel decreto sull'Ape sociale) non è presente nel Dpcm e, pertanto, non è giustificata.
Andrebbe chiarito che eventuali ritardi di soggetti terzi nel rilascio della documentazione che serve a provare il possesso dei requisiti (verbale accertamento invalidità civile, dichiarazione del datore di lavoro sullo svolgimento di attività gravose) non devono comportare danni al lavoratore. A questo scopo andrebbe almeno precisato che una presentazione successiva di questa documentazione, sempre entro i termini di efficacia delle domande, non modifica la data di presentazione delle domande stesse.
Sia nel Dpcm sia nella circolare non sono previste indicazioni operative specifiche per il modo della scuola. Occorre un coordinamento esplicito tra le norme procedurali per l'accesso a questo tipo di pensione e quelle sul collocamento a riposo dei lavoratori di questo settore, onde evitare rischi di esclusione del personale scolastico da questa pensione.
La formulazione letterale della disposizione del Dpcm sull'incumulabilità con i redditi da lavoro potrebbe indurre ad una sua applicazione con effetti penalizzanti oltre le finalità della norma stessa. Occorre in proposito precisare che l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro cessa in ogni caso al raggiungimento dell'età pensionabile. Sarebbe, poi, opportuna una revisione del Dpcm affinché la sospensione del trattamento previdenziale intervenga dal 1° giorno del mese successivo alla sopraggiunta incumulabilità e non dalla decorrenza della pensione stessa.