Si ricorda che l'Inps con messaggio n. 1643/2016 comunica di avere predisposto - per il datore di lavoro domestico - un nuovo servizio on line per la comunicazione della sospensione dell'obbligo contributivo per uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta per una delle seguenti cause: congedo per maternità; aspettativa per motivi personali; malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Sottolinea l'Istituto che è possibile comunicare la sospensione per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento, per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo.
La sospensione che ricada all'interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede Inps presentando la documentazione attestante la sospensione.