Le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro devono essere trasmesse dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. Per effettuare le comunicazioni il lavoratore può avvalersi dell'assistenza del Patronato Ital Uil, riconosciuto come "soggetto abilitato".
La nuova disciplina, che intende evitare il cosiddetto fenomeno delle "dimissioni in bianco", si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro subordinato a eccezione dei:
rapporti di lavoro domestico;rapporti di lavoro marittimo;durante il periodo di prova;dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;lavoratrice nel periodo di gravidanza e lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi c.d. "protette" (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione).
Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto a rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto e ha facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione delle dimissioni.
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Gli uffici di Patronato sono a disposizione dei lavoratori per fornire informazioni e assistenza nella presentazione delle domande.