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Lunedì, 11 Gennaio 2016 11:11

Legge di stabilità: le misure inerenti il mercato del lavoro

Misure inerenti il mercato del lavoro contenute nella Legge di Stabilità

Premessa

Come sapete è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la  Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Anche quest'anno, all'interno del corposo provvedimento, hanno trovato spazio misure inerenti il mercato del lavoro ed in particolare quelle relative agli ammortizzatori sociali ed alle politiche attive. Per comodità abbiamo estratto i commi relativi a tali argomenti, allegandoli alla presente nota di approfondimento.

Contratti di solidarietà espansivi (comma 285)

Il comma 285 integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015, relativo appunto alla disciplina dei C.d.S espansivi, con l'obiettivo di promuovere il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi che prevedono specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni).

L'integrazione, con l'inserimento del comma 2 bis, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di Solidarietà Bilaterali, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)

Con il comma 304 il legislatore disciplina l'ultimo anno di erogazione degli ammortizzatori in deroga che saranno sostituiti, già a partire dal 2016, dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.

In particolare il provvedimento rifinanzia la "dote" destinata alla deroga, per il 2016, nella misura di 250 milioni.

Ma sulla effettiva misura delle risorse complessivamente disponibili per la deroga, sarà necessario aspettare alcuni chiarimenti da parte del Ministero.

Bisogna infatti  ricordare che la Legge 92/2012, attraverso uno stanziamento quadriennale, aveva già previsto un incremento delle risorse da destinare alla deroga per il 2016 pari a 400 milioni che, nella sostanza, sono stati utilizzati in parte per finanziare la deroga del 2015.

Sarà quindi necessario attendere che vengano contabilizzati i residui del 2015, che si andranno a sommare a quelli oggi previsti in Legge di stabilità, per conoscere la reale disponibilità finanziaria per tutto il 2016.

Resta il fatto che almeno i 250 milioni della stabilità sono immediatamente disponibili e che il Ministero del Lavoro dovrebbe rapidamente emanare il decreto di ripartizione alle regioni per permettere una immediata attivazione dei provvedimenti per l'anno in corso.

D'altro canto anche le durate degli interventi sono state ridotte ulteriormente rispetto al 2015.

In particolare va sottolineata la modifica che la Stabilità apporta al decreto n° 83473/2014 di riordino degli ammortizzatori in deroga, in merito alla durata della mobilità, che era già prevista, anche per il 2016, nella misura di 6 mesi massimi, più due mesi per le sole regioni meridionali.

Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità i mesi di mobilità in deroga diventano 4, ferme restando le ulteriori due mensilità per le regioni del sud.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, gli interventi in deroga non potranno essere superiori ai 3 mesi.

Infine è stata confermata la possibilità di intervenire, in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto di riordino, nella misura massima del 5% delle risorse destinate ad ogni singola regione, ovvero attraverso l'integrale copertura degli oneri finanziari, anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali.

A quest'ultimo proposito va sottolineato che la possibilità di derogare riguarda gli artt. 2 e 3 del decreto n° 83473/2014 e non la norma contenuta nella Legge di stabilità che, come detto, definisce le durate massime per la mobilità in deroga per il 2016.

Contratti di Solidarietà di tipo b (comma 305)

Con il comma 305 si disciplina la transizione dai C.d.S di tipo b, la cui norma di riferimento, la L. 236/93 sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2016, con il nuovo assegno di solidarietà che sarà contestualmente introdotto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015.

In particolare si stabilisce che i C.d.S definiti antecedentemente alla data del 15 di ottobre troveranno applicazione per l'intera durata prevista ala stipula dell'accordo, mentre in tutti gli altri casi la durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre del 2016.

Viene inoltre rifinanziata la misura che per il corrente anno sarà pari a 60 milioni.

Attività di pubblica utilità (comma 306)

La Legge di stabilità interviene anche a modifica del d.lgs. 150/2015, in materia di politiche attive.

La modifica riguarda l'art. 26 che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in attività e lavori di pubblica utilità.

La differenza rispetto alla formulazione originaria riguarda l'inserimento tra i destinatari della misura anche dei lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

Cig in deroga settore della pesca (comma 307)

In questo caso si tratta del semplice rifinanziamento della misura dedicata alla Cig in deroga del settore della pesca per un massimo di 18 milioni.

Cigo, requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa (comma 308)

Come ricorderete con il D.lgs. 148/2015 è stata introdotta, quale requisito soggettivo per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giornate.

Tale requisito non era necessario, nei casi di Cigo dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili, per il solo settore industriale.

Con la modifica contenuta nella Legge di stabilità, che sopprime le parole "settore industriale" la deroga a tale requisito è estesa a tutti i settori.

Norma di coordinamento (comma 309)

Il comma 308 reca una norma correttiva del D.lgs. 148/2015 che, nell'abrogare il D.lgs. 869/47, aveva fatto venir meno la disciplina che prevedeva l'esclusione dal campo di applicazione delle norme sulla integrazione salariale di alcuni settori.

In buona sostanza mantenendo vivo l'art. 3 del D.lgs. 869/47 si ripristina il campo di applicazione delle integrazioni salariali.

Per una migliore comprensione della norma si riporta il testo dell'art.3 del D.lgs. 869/47:

D.lgs. n. 869/47 Art. 3.

Sono  escluse dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:  le    imprese    armatoriali    di   navigazione   o   ausiliarie dell'armamento;  le  imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;  le  imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesa industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco;   le  imprese  artigiane  ritenute  tali agli effetti degli assegni familiari;  le  cooperative,  i  gruppi,  le compagnie e carovane dei facchini,  portabagagli,  birocciai  e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.   Su  richiesta  delle  Amministrazioni  interessate, con decreto del Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di  cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945,  n.  788,  le  imprese  industriali degli enti pubblici possono essere  assoggettate  all'applicazione  delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Dis-Coll (comma 310)

Con il comma 310 si estende al 2016 la misura, contenuta nel D.lgs. 22/2015, destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che originariamente era prevista per il solo anno 2015.

L'indennità di disoccupazione per questi lavoratori è riconosciuta per eventi che si verifichino dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed è rifinanziata per un massimo di 54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017 (per gli interventi iniziati nel 2016 e la cui durata si estenda all'anno successivo).

I requisiti di accesso e le modalità di calcolo della indennità rimangono quelle definite dal D.lgs. 22/2015. La Legge di stabilità apporta solo due modifiche all'impianto originario:

non sarà più necessario far valere, nell'anno solare in cui si verifica la perdita dell'occupazione, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione di almeno un mese;i riferimenti all'anno solare andranno interpretati come anno civile.

Sebbene occorrerà attendere che l'Inps emani una circolare che renda operativa la norma, le disposizioni contenute nella Legge di stabilità sono immediatamente in vigore e quindi i lavoratori impiegati con collaborazioni coordinate e continuative che perdano o abbiano perso l'occupazione a partire dal 1° gennaio potranno richiedere l'indennità. A tale riguardo sarà necessario rivolgersi ai nostri colleghi dell'Ital che potranno indicare le modalità adeguate per esercitare questo diritto.

Anche le altre norme analizzate in questa breve nota saranno sicuramente oggetto di circolari da parte dell'Inps o del Ministero stesso e sarà nostra cura inoltrarle non appena saranno pubblicate.

285.All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione stabile dell'orario di lavoro con  riduzione  della  retribuzione  ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà  di cui  al  titolo  II  del  presente   decreto   possono   versare   la contribuzione  ai  fini  pensionistici  correlata   alla   quota   di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non  sono

riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».

304.Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro, ai sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,  n.   148,l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  è  incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al

rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga

alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a  decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può  essere  concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  già beneficiato di prestazioni di mobilità  in  deroga  per  almeno  tre anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il trattamento può essere concesso per non più di  quattro  mesi,  non ulteriormente prorogabili,  più  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere  il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli

effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data del 31 dicembre 2016.

305.In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,

nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

306.Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in costanza di rapporto di lavoro  nonché'  i  lavoratori  sottoposti  a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel territorio del comune ove siano residenti».

307.Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18  milioni di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

308. All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore industriale» sono soppresse.

309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».

310. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.

Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro

per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro

per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente comma può essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini

del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

311.E'  prorogata,  per   l'anno   2016,   l'applicazione   della disposizione di  cui  all'articolo  1,  comma  315,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

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