Vademecum Uil Scuola per intrecciare i criteri per l'assegnazione del bonus con i criteri del FIS
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La legge
Il contratto
La situazione delle scuole
Rapporto tra legge 107
e contratto scuola
I presupposti: la legge
La legge 107 - al comma 126 - istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. La quota annualmente disponibile di 200 milioni sarà assegnata a ciascuna scuola in base alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.
Secondo il comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che non può non tenere conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Circa i criteri da adottare, sempre in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio docenti, si consiglia di attenersi a criteri oggettivi e misurabili ( attività aggiuntive e di ricerca, di collaborazione e gestione delle attività della scuola, coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione organi collegiali, ecc..)
>>> E', del resto, ciò che accade per l'assegnazione di ogni altra quota di salario accessorio a valere sul fondo a seguito della contrattazione d'istituto, solo che si sostituiscono i criteri all'articolato contrattuale.
Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.
I presupposti: il contratto
L'articolo 88 del vigente contratto nazionale prevede che le attività da retribuire tramite salarioaccessorio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative a :
- diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola da definire in sede di contrattazione,
- in correlazione con il POF
- su delibera del consiglio di circolo o d'istituto.
- ricondotte, in termini di progettazione ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti.
A questo fine il Consiglio di istituto acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.
>>> In pratica, mentre per il FIS e la contrattazione non cambia nulla, si consiglia di definire nel CCNI tutte le questioni che attengono ad una valutazione discrezionale effettuata in sede di contrattazione, facendo in modo che le "rigidità" siano riservate all'utilizzo del bonus ( 1/3 circa del FIS), tramite assegnazione attraverso il meccanismo della valutazione ed evitare, magari con clausole contrattuali, la concentrazione del salario accessorio ( FIS e Valutazione) su poche persone.
La situazione delle scuole
Rispetto alle risorse del salario accessorio per i docenti, la finalizzazione va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
Normalmente le scuole, tramite la contrattazione, stabiliscono che le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento - tra cui si configura anche quello per la valorizzazione del merito dei docenti - che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.
Le risorse disponibili sono finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.
Le risorse sono utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed organizzativa, necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni ed in generale dal territorio.
Rapporto tra legge 107 e contratto scuola
Lettura in sovraimpressione
Il comma 129 della legge 107 stabilisce i criteri per la valorizzazione dei docenti.
Questi possono/devono essere letti in coerenza con criteri e finalità già evidenziate nel vigente contratto collettivo nazionale, anche considerando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al personale docente che sono circa 1/3 in più rispetto alle risorse del solo FIS.
Partendo da tali elementi di coerenza è possibile evidenziare alcuni impegni ed azioni riconoscibili per il tramite del bonus, affinché nella determinazione delle misure unitarie dei compensi possa essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione nonché tra i fruitori delle diverse poste della retribuzione stessa.
>>> Esempi di riconoscimento professionale docente che evidenziano come i criteri stabiliti dalla legge 107 sono sovrapponibili ed in alcuni casi fungibili con i criteri di cui all'art. 88 del CCNL sono riferibili a ciascuno dei tre criteri individuati al comma 129.
Sotto a ciascuna delle diverse opzioni sono riportati esempi di attività che possono essere indifferentemente riconosciute o tramite le tradizionali quote del fondo di istituto o attraverso quelle premiali del bonus.
Comma 129
>>> Lettera a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
a – 1) della qualità dell'insegnamento e del successo formativo degli studenti
E' in coerenza con l'articolo 88 lettera b) del ccnl che attribuisce validità alle attività aggiuntive di insegnamento, che consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle supplenze.
A titolo esemplificativo riportiamo: attività di recupero disciplinare, potenziamento disciplinare, italiano come lingua seconda, bisogni educativi speciali, accompagnatori nei viaggi e nelle visite di studio, tutor di scuola per alternanza scuola lavoro, orientatore.
a – 2) del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
E' in coerenza con l'art. 88 lettera a) all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia, nei regolamenti dei vari ordini e gradi di scuola.
Responsabili di dipartimenti disciplinari, coordinatori di progetti, coordinatori/responsabili di plesso/sezione staccata, responsabili per l'autovalutazione, commissione rilevazioni di sistema (Invalsi, OCSE/Pisa ecc), commissioni integrazione scolastica.
>>> Lettera b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
In coerenza con tale impostazione il ccnl aveva già a evidenziato all' articolo 88 lettera a) la volontà di riconoscere il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni alla ricerca didattica.
b - 1 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
- attività per la partecipazione alle competizioni disciplinari degli studenti, (nazionali, territoriali ecc) come olimpiadi della matematica, certamen, attività di recupero/potenziamento, bisogni educativi speciali)
b - 2 dell'innovazione didattica e metodologia
- produzione di oggetti e manufatti di particolare interesse, brevetti, ecc. utilizzo nuove tecnologie per la didattica, presentazioni di attività, lezioni ed esercitazioni tramite strumenti e metodi innovativi.
b - 3 alla collaborazione alla ricerca didattica e dell'innovazione didattica e metodologica.
- certificazione delle competenze, didattica per competenze, didattica laboratoriale, nuove tecnologie ITC,
b - 4 alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- costruzione di mappe concettuali didattiche, catalogazione dei materiali prodotti, conduzione di rilevazioni, ex - post, indagini conoscitive, analisi dei fabbisogni formativi, ecc.
>>> Lettera c)delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
c - 1 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
- commissioni formazioni classi, commissioni orario scolastico, commissioni elettorali, commissioni autovalutazione.
c - 2 nella formazione del personale
- tutor docenti neoassunti, coordinatori del tirocinio, tutor d'aula virtuale, tutor facilitatori, raccordo formativo tra le diverse aree del personale docente ed ATA.
I criteri per l'individuazione dei docenti da retribuire con il bonus possono essere:
la competenza certificata o acquisita sul campol'affidabilità dimostrata in precedenti occasioniesperienze maturate anche in altri contestila disponibilità a collaborare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici.
Attenzione a non concentrare benefici economici nelle mani di pochi
E' possibile che nelle scuole alcune di queste funzioni siano già svolte da uno dei docenti collaboratori del dirigente scolastico. Nulla osta che, se rispondenti ai profili definiti dai criteri, questi colleghi possano ricevere il bonus, nel caso in cui vengano individuati come destinatari, fatto salvo il principio della non concentrazione dei benefici a vantaggio di pochi fruitori.
La questione del "bravo insegnante"
Anche attività di insegnamento, non necessariamente da svolgere in orario aggiuntivo, che diano luogo a risultati significativi in termini di apprendimento degli studenti possono determinare la fruizione del bonus.
Per la UIL è infatti necessario non perdere di vista l'incentivazione del docente poco dedito allo svolgimento di attività aggiuntive, che predilige per cultura, scelta, esperienza, attitudine, dedicarsi completamente alla didattica, alla preparazione delle lezioni, alla personalizzazione dell'intervento formativo, divenendo così un professionista orientato esclusivamente alla relazione educativa volta al massimo raggiungimento di conoscenze e competenze disciplinari (e transdisciplinari) degli studenti.
E' necessario però che il collegio e, su suo mandato, il comitato di valutazione, definisca criteri oggettivi cui fare riferimento per assegnare il bonus.
Metodi e strumenti esistono già, basterà infatti guardare ad esempio a risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi classe, alle rilevazioni nazionali ed internazionali, (con il limite del loro riferimento a non più di due discipline), agli esiti delle prove negli esami di stato, la partecipazione a tornei, a gare, a olimpiadi studentesche, ai livelli di competenze superiori a quelle previste dagli ordinamenti, o il loro raggiungimento in tempi più brevi, ad attività di recupero realizzate con successo, a quelle di potenziamento ed ampliamento delle competenze, alla capacità, acquisite dagli studenti, di utilizzare macchinari e strumentazioni complesse in attività laboratoriali e molto altro ancora.
A questo livello vanno attentamente però valutate due ulteriori questioni: la prima attiene alla composizione dei comitati, cui occorre prestare attenzione, sia per quanto riguarda l'elaborazione di criteri oggettivi attinenti al lavoro aggiuntivo e ancor di più per quanto attiene la descrizione del significato del "bravo insegnante", per ciascuna scuola.
La seconda riguarda invece la necessità di definire in via autonoma ed unica i criteri, poiché ogni scuola nella propria autonomia deve utilizzare forme di incentivo salariale accessorio in stretta connessione con l'unicità e l'identità specifica che ogni scuola costituisce in quanto luogo di elaborazione di cultura, di istruzione, di costruzione di menti critiche e di competenze per l'apprendimento permanente, di esercizio di democrazia.