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Lunedì, 20 Luglio 2015 15:10

Pari opportunità: misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Si trasmette la circolare sul "Decreto 80/ 2015 ", misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 pubblicato sulla GU n.144 del 24-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 34)" e una scheda comparativa con le novità apportate dal decreto.

Nella nota vengono messe a confronto le nuove misure in tema di conciliazione con il decreto 151 del 2001, testo Unico sulla maternità.

Le novità apportate dal decreto 80 sono significative e migliorano le condizioni di fruizione dei congedi di maternità e paternità affrontando il tema della conciliazione vita, lavoro e  della cura dei propri figli declinando, per la prima volta dall'emissione del decreto legislativo 151/2001, il concetto di genitorialità in termini di condivisione e, dunque, di parità dei compiti tra genitori.

Ovviamente si poteva osare di più e, soprattutto, dare maggiore stabilità alla misura inserendola all'interno del Testo Unico sulla maternità, comunque vale la pena sottolineare i punti rilevanti  contenuti del decreto 80 e che riassumiamo sinteticamente:

sviluppo della genitorialità e della condivisione della cura dei figli (non solo, quindi, equilibrio tra vita e lavoro di cura).  A questo proposito è opportuno evidenziare le norme volte a tutelare la genitorialità anche in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Il provvedimento disciplina innanzitutto il congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro (con un superamento dei cinque mesi previsti), o di ricovero del neonato;

innalzamento del periodo di congedo che arriva fino al dodicesimo anno di età del minore (il decreto 151 arrivava fino all'ottavo anno di età) coprendo un periodo, quello preadolescenziale, particolarmente problematico per il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, in cui la presenza dei genitori diviene essenziale;

allargamento della misura a tutte le categorie di lavoratrici e di lavoratori (non iscritti ad alte forme obbligatorie, gestione separata, imprenditrici e imprenditori agricoli, ecc.), esso prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12.

innalzamento del congedo parzialmente retribuito (30%) che viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; e per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.

Fruizione del congedo parentale  a ore.

fruizione di un congedo fino a tre mesi (anche su base oraria e/o giornaliera)  per donne vittime della violenza di genere; provvedimento che premia la lotta delle donne del sindacato contro la violenza domestica.

Un appunto, comunque, è doveroso e riguarda l'art. 25 "Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata" che prevede che il 10% delle  risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, venga  destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. In questo caso, poiché la contrattazione di secondo livello viene attuata solo dal 30% delle aziende italiane si profila una palese disparità di trattamento che dovrà essere colmata.

Ora attendiamo la circolare applicativa dell'INPS e sarà nostra cura dare ampia diffusione.

 

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