Diritto al rinvio dell'anno di prova e di formazione.
Importante non confondere il non superamento dell'anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni/120 ore didattiche previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato durante l'anno di prova e formazione e di conseguenza il rinvio dello stesso.
Per quest'ultimo punto l'art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94, rimasto in vigore nella parte non modificata dalla legge 107/2015, prevede che qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio.
Pertanto la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.
È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio, di cui 120 di attività didattica, richiesti dalla norma.
La legge 107/2015 prevede infatti, ma solo in caso di non superamento dell'anno di prova e quindi di una valutazione negativa dello stesso (che è ben altra cosa dal "rinvio"), che il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
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