Aumentano le aliquote contributive per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.
Lo comunica l'Istituto con la circolare n. 18 del 31/01/2018 riportando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per il 2018 al 33% (legge 92/2012).
La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per finanziare la DIS-COLL.
La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018, è confermata al 24% (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).
Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Consulta la tabba esplicativa al seguente link: http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1461
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