Con la circolare n. 1588 dell'11/09/2020 il Ministero interviene con gli ennesimi chiarimenti sulla valutazione dei titoli e dei servizi delle GPS nonché sui tempi e le modalità di produzione delle relative graduatorie.
Il ministero ricorda ai dirigenti che le attività di controllo devono essere avviate immediatamente e che gli esiti saranno registrati al sistema informativo a partire dal 21 settembre 2020, data nella quale saranno rilasciate le relative funzioni a cura del gestore del sistema, unitamente al relativo manuale utente.
Restano inoltre in capo al Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di valutazione gli eventuali esposti all'autorità giudiziaria relativi alle "dichiarazioni mendaci" di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000.
Infine, che è già possibile utilizzare la funzione di produzione delle graduatorie di istituto che rimarrà sempre disponibile, H24, per tutto il mese di settembre.
Tali graduatorie dovranno essere prodotte per le Istituzioni Scolastiche per consentirne la pubblicazione entro il giorno 12 settembre 2020 e l'avvio immediato, nei limiti stabiliti dalla normativa ed in coerenza con le disposizioni impartite dagli Uffici, delle attività di convocazione.
In ultimo, il ministero ricorda, ad ogni buon conto, che l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono ovviamente caducate e inattingibili.
Ciò anche in contrasto con alcune iniziative estemporanee ma di buon senso, di alcuni Ambiti territoriali.
Titolo di accesso
La prima raccomandazione è per il titolo di accesso.
L'istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.
▪ I fasce (gli abilitati o specializzati):
Andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.
▪ II fasce (accesso con il solo titolo di accesso)
Va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU).
Su questo punto la UIL scuola aveva prontamente segnalato come nella procedura online, tra le tante cose, mancasse anche lo spazio dedicato in cui il docente doveva dichiarare l'Ente di rilascio dei titoli relativi ai 24 CFU, dal momento che nella quasi totalità dei casi si tratta di istituti che non hanno nulla a che fare con l'Università in cui si è conseguita la laurea o comunque il titolo di studio. Tale controllo, che poteva avvenire in modo più snello da parte della scuola, conoscendo in anticipo questi dati, è quello che invece creerà più ritardi nella convalida del titolo.
▪ II fascia sostegno
Per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.
Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.
Questo è il punto che creerà più confusione, soprattutto nei casi di rescissione dei contratti in corso che non garantiranno un avvio regolare delle supplenze.
Altro titolo
La procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Il Ministero rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.
Laura triennale/diploma I livello
La laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Il ministero ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.
Diploma ITS
Relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.
Assegni di ricerca
Relativamente all'assegno di ricerca il ministero raccomanda di verificare le dichiarazioni. E ricorda che sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.
In merito alla valutazione delle "Attività di ricerca scientifica" sulla base di assegni, la UIL scuola aveva chiesto che venissero considerati in tale valutazione, anche le attività didattica integrative e di ricerca scientifica che includono il Tutorato, la Ricerca scientifica tramite borse di ricerca, la docenza universitaria, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 14 L. 230/2005. A parere della UIL scuola non possono essere infatti valutati solo gli assegni di ricerca ed escludere le attività di ricerca e di didattica integrativa.
Diploma di specializzazione
Il ministero raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.
Specializzazione sostegno: in particolare raccomanda di verificare, nell'ambito delle dichiarazioni "altri titoli", che l'aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono infatti titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.
Certificazioni linguistiche
Il ministero raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall'Amministrazione e reperibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori- lingue-straniere.
Titoli artistici
Il ministero ricorda che va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.
Titoli di servizio
I servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall'aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.
La circolare non è altro che l'ammissione di responsabilità relativa al fallimento dell'operazione della trasformazione delle graduatorie in GPS.
Sono le raccomandazioni nonché l'individuazione degli errori, non sappiamo se sono quelli definiti dal MI come "errori macroscopici", ovvero la molteplicità di quelli magari microscopici che gli uffici ministeriali e le scuole polo non sono in grado di modificare.
Insomma le graduatorie pazze ci sono e vanno modificate: occorre evitare i ricorsi.
Chi ci pensa? Be' le scuole, i dirigenti scolastici: ancora una volta si scaricano competenze improprie alle scuole che avrebbero dovuto avere il lavoro finito.
La rivoluzione digitale annunciata dal ministro, come era prevedibile, è naufragata e non c'è altra soluzione che aumentare il lavoro delle segreterie, peraltro sguarnite di personale a partire dai DSGA che il ministero si è ostinato ad ignorare.
Le procedure e le responsabilità dei dirigenti scolastici, sono ancora una volta aumentate, si passa dalle molestie burocratiche al decentramento di competenze ministeriali fingendo di non sapere che non ci sono le condizioni per fare ciò che la circolare chiede.
Ecco un'altra delle perle di questo ministero: si ricorre alle scuole come ultima trincea per regolarizzare progetti irrealizzabili per la mancanza dei presupposti della sua realizzazione.
Ora invece di prenderne atto ed assumersi le proprie responsabilità il MI delega la verifica e la regolarizzazione dei contratti a tempo determinato.
Un'azione disperata che a nostro parere non potrà eliminare i tanti contenziosi che si determineranno.
Insomma, cosa dovremo ancora vedere perché qualcuno intervenga?
Nell'imminenza del conferimento delle supplenze proponiamo una scheda di lettura che riassume informazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze, sui posti disponibili, sulle conseguenze di eventuali rinunce alla proposta di supplenza.
I posti disponibili. L'Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito Territoriale) è autorizzato a conferire le supplenze sui posti disponibili al 30 giugno ovvero al 31/08 (supplenze annuali) ai docenti in graduatoria forniti del relativo titolo di accesso. Per quanto detto, di conseguenza, in questa fase non potranno essere conferiti i posti su sostegno ai non specializzati.
Modalità di conferimento delle supplenze. L'Ufficio Scolastico convoca gli interessati mediante avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale. Non è previsto l'invio di mail o altro. Gli interessati sono tenuti a presentarsi nel luogo e all'ora specificata. In caso di impossibilità possono farsi rappresentare da persona cui conferiscono delega. Gli aspiranti saranno chiamati al tavolo per la firma dell'individuazione (il contratto sarà firmato nelle mani del Dirigente Scolastico) in ordine di graduatoria e nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza (es. Legge 104/92).
Effetti dell'accettazione/rinuncia alla proposta di nomina. L'accettazione di una supplenza al trenta giugno (o oltre) obbliga alla prestazione del servizio fino alla scadenza prevista.
La rinuncia alla proposta, l'assenza alla convocazione ovvero la presenza alla convocazione e successiva mancata risposta all'atto della chiamata producono l'effetto di non consentire più l'attribuzione di supplenze per la medesima graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso o ordine di scuola oggetto della chiamata per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per tutti i posti.
L'accettazione e la successiva mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base della GAE che di quelle di istituto per il medesimo insegnamento per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per insegnamenti diversi.
L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che di quelle di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento per l'anno scolastico in corso.
Nessuna delle sanzioni di cui sopra produce l'effetto della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.
Tutte le supplenze su posti al 30/06 o oltre (attualmente oggetto di contratti all'avente diritto – ex art.40) compariranno tra le disponibilità per la stipula dei contratti. Ne consegue che gli attuali titolari di questo tipo di supplenza (avente diritto) non hanno la garanzia di essere confermati su quel posto, visto che il medesimo potrebbe essere scelto da altri docenti con maggior punteggio da GAE ovvero da graduatoria di istituto (che dovranno essere comunque ripercorse), nel caso di ritorno del posto alle scuole per esaurimento delle GAE.
Il docente che accetta una supplenza per un numero di ore inferiore a quello contrattuale (spezzone) potrà eventualmente completare l'orario di servizio con un massimo di 3 scuole su 2 comuni.
Non potranno essere conferite supplenze su posti pari o inferiori a 6 ore (quindi solo dalle sette ore in poi).
L'eventuale domanda di part-time dovrà essere formulata al Dirigente della scuola di titolarità che dovrà esprimere il proprio nulla osta.
Le nomine da GAE non interesseranno i posti diversi da quelli al 30/06/ o al 31/08 (supplenze brevi).
Supplenze 2015_16 agli sgoccioli - A chi spetta indennità di disoccupazione NASPI
Proponiamo la scheda di sintesi dell'INPS sull'indennità di disoccupazione NASPI che spetta, a determinate condizioni, ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Per poterne usufruire sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di cui trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica , attraverso uno dei seguenti canali:
§ WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
§ Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
§ Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
§ dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Leggi la scheda INPS
Estrapolato dalla scheda INPS
DECORRENZA
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:
· dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
· dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
· dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
· dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.
L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.
LA DURATA
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.
Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).
LA SOSPENSIONE
La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:
· rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
· nuova occupazione all'estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all'UE o con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
· omessa comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.
L'IMPORTO DELL'INDENNITA'
La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):
· al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);
· al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 pari ad € 1.300,00). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO
L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Supplenze: caso del pagamento sabato e domenica ricompresi nel contratto di proroga senza aver completato l'orario settimanale
I casi in cui il pagamento del sabato e della domenica dipende dal diritto alla proroga della supplenza e non dal completamento dell'orario settimanale del docente titolare sostituito Forniamo degli utili chiarimenti ai docenti e alle segreterie scolastiche che continuano ad inviare quesiti sull'argomento.
Dimostriamo come il pagamento del sabato e della domenica non dipende sempre dal completamento dell'orario settimanale del titolare sostituito, ma anche da un'altra norma riconducibile al Regolamento delle Supplenze che riguarda la proroga del contratto di supplenza.
L'art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: "Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile".
Il MIUR offre dei chiarimenti sull'argomento nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013:
"Il dipendente che completi tutto l'orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall'ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell'applicazione della disposizione in questione l'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima."
Fin qui tutto chiaro.
Vogliamo invece porre l'attenzione su un altro caso ovvero quando il sabato e la domenica potrebbero comunque essere ricompresi nel contratto del supplente anche senza che quest'ultimo abbia completato tutto l'orario settimanale ordinario.
Poniamo infatti il caso del docente nominato per una supplenza breve in sostituzione del titolare assente dal mercoledì al venerdì oppure dal lunedì al venerdì ma non per tutto l'orario settimanale (ammettiamo che il titolare abbia un part time o sia a sua volta un supplente nominato non per l'orario intero ma per es. per 12 ore). Il titolare in questione ha inoltre il sabato come giorno "libero".
Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza?
In questo caso al supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga contrattuale in virtù dell'art 7/4 del DM 131/07 che recita:
"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica.
LA UIL SCUOLA CHIEDE CHIARIMENTI AL MIUR :
Dott.ssa Rosa De Pasquale
Dott.ssa M. Maddalena Novelli
Il Miur, al fine di venire incontro alle esigenze del personale nominato in ruolo con le procedure della fase B, ha stabilito che il personale destinatario di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica potesse raggiungere la sede di nomina a tempo indeterminato il 1 settembre 2016.
Con una precedente nota lo stesso Miur ha posto un limite temporaneo, l'8 settembre 2015, agli UU.SS.RR. per il conferimento delle supplenze.
Purtroppo, tale scadenza non è stata rispettata in tutte le province e molti docenti, pur in presenza di disponibilità di posti, saranno costretti a raggiungere le sedi di servizio assegnate.
La Scrivente Segreteria ritiene non equo ed ingiustificato che i ritardi, pur comprensibili per l'imponente mole di lavoro accumulato dagli Uffici periferici dell'amministrazione, debbano ricadere sui docenti interessati.
Pertanto, con la presente, la Uil scuola chiede l'emanazione di una nota che consenta, anche dopo la data dell'8 e, comunque, prima della data ultima per la scelta della nuova sede di servizio, ovvero del giorno in cui secondo il calendario scolastico, iniziano le lezioni, di poter accettare la supplenza nella provincia d'inserimento nelle GAE.
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