La Suprema Corte di Cassazione con due sentenze si è pronunciata su due questioni fondamentali afferenti il CCNL della Vigilanza Privata firmato, per sventura dei lavoratori del settore, da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UGL SICUREZZA CIVILE e dalle Associazioni datoriali.
Le due sentenze hanno legittimato la richiesta principale avanzata da sempre dalla UILTuCS e cioè la rivalutazione della paga unica nazionale, applicando l'indice IPCA, a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Infatti, una delle due sentenze ha accolto i ricorsi sia dell'Azienda sia del Lavoratore, che invocavano entrambi, sia pur per finalità diverse, l'applicazione dell'accordo interconfederale del 2009 sulle modalità di rinnovo dei CCNL. La questione di estrema rilevanza è che è stato accolto il ricorso presentato a nome e per conto del lavoratore sulla rivalutazione della paga unica nazionale applicando l'indice IPCA dal 1 gennaio del 2009.
L'altra sentenza, pur dichiarando, per ragioni di competenza processuale e non di merito, inammissibile il ricorso presentato a nome e per conto del Lavoratore, precisa: "Il ricorso incidentale è inammissibile perché non riguarda la interpretazione della normativa contrattuale ma invoca l'applicazione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente che discende direttamente dall'art. 36 della Costituzione". Non può invece ritenersi che la sentenza contenga anche un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente (il lavoratore) alla retribuzione proporzionata e sufficiente perché non compatibile con l'adozione di una sentenza ex art. 420 bis c.p.c.
Come si evince con chiarezza, anche questa sentenza non contraddice l'altra, in merito all'accoglimento dell'applicazione dell'indice di rivalutazione retributivo IPCA.
Per quanto riguarda l'indennità di vacanza contrattuale, la Suprema Corte di Cassazione afferma che la stessa doveva essere erogata al lavoratore (contrariamente a quanto la stragrande maggioranza delle aziende hanno fatto), ma che il (vergognoso) CCNL poteva legittimamente prevederne l'assorbimento con l'una tantum e gli aumenti salariali.
In pratica, secondo Cassazione, sarebbe dovuta ad ora l'intera somma relativa all'indennità di vacanza contrattuale, salvo l'assorbimento fino a concorrenza da parte dell'una tantum e degli aumenti contrattuali.
Le due pronunce della Corte di Cassazione risultano di estrema importanza. Pur non essendo rigidamente vincolanti per i Giudici di merito, rappresentano, come evidenziato dalla stessa Corte, provvedimenti in grado "di orientare (...) tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione".
E' quindi opportuno per i Lavoratori del settore, contando sull'assistenza delle UILTuCS Territoriali, quantomeno interrompere i tempi di prescrizione, inviando specifica lettera all'Azienda dalla quale dipendono, per la richiesta della rivalutazione della propria retribuzione applicando l'indice IPCA a partire dal 2009.
Attenderemo con fiducia le prossime sentenze dei Tribunali e delle Corti d'Appello come si pronunceranno in merito all'applicazione dell'IPCA a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione qui commentate.
In allegato le sentenze della Corte di Cassazione