Cgil, Cisl e Uil hanno espresso una parziale soddisfazione circa la previsione di un emendamento alla prossima Legge di Bilancio che proroga il riconoscimento del contributo economico per le vittime di amianto non professionali, confermando l'UNA TANTUM di 10.000 euro. Dopo mesi di iniziative e sollecitazioni, le istanze promosse da CGIL, CISL, UIL, insieme alle Associazioni per la tutela dei diritti dei malati da amianto e dei familiari, hanno finalmente trovato una prima - seppur limitata - risposta rispetto ad un problema che coinvolge migliaia di cittadini. Si tratta infatti di un modesto, ma importante, sostegno alle vittime dell'amianto, cittadini che hanno contratto il mesotelioma, spesso in modo del tutto inconsapevole e involontario. Una misura necessaria, che dovrebbe essere resa strutturale, considerando che coloro che sono stati colpiti da mesotelioma nel nostro Paese sono circa 1500 (classificati dal Registro Nazionale Mesotelioma) e tra questi, il 70% si è ammalato per causa lavorativa diretta, mentre un altro 10% per esposizione ambientale o familiare; pertanto, la percentuale di casi di mesotelioma - per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato una esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di hobbies - è pari all'80,1% del totale.
Inoltre, nell'emendamento approvato è previsto che, per i lavoratori già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata, sia assegnata una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. Rispetto a questa misura va ricordato che essa ha subito diverse variazioni, ma, grazie al lavoro svolto dal Comitato Amministratore del Fondo Vittime Amianto, ha trovato una temporanea "stabilizzazione" sul valore del 20 per cento dal 2018 al 2020. La sua attuale riduzione determina una differenziazione, in negativo, nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori, una disparità che non possiamo condividere. Va poi rammentato che, per il triennio 2018-2020, la legge 205/2017 aveva iniquamente già esonerato le parti datoriali dal versare il loro contributo (poco superiore a 7 milioni di euro annui) per il finanziamento del fondo, e con questo emendamento, di fatto, viene abolito il contributo delle imprese.
È evidente che per risolvere definitivamente il problema dell'asbesto, nel nostro Paese c'è bisogno di risorse economiche concrete in grado di realizzare un netto miglioramento delle prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto (FVA) e di un'azione più incisiva, continua ed efficace da parte del Governo, che preveda una nuova governance, ed una partecipazione di tutti i soggetti coinvolti a partire dalle Parti Sociali, prevedendo azioni fattuali nelle tre macro aree Salute - Ambiente - Lavoro, a cui urge dare risposte.
Aumenta l'importo della prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per le annualità 2015-2020. Una circolare INAIL dello scorso 13 maggio riporta le istruzioni per l'applicazione della disposizione.
Questa norma ha previsto un miglioramento del valore del beneficio economico, per l'anno 2020, attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale valida per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015 con un importo fisso che passa da euro 5.600, già precedentemente previsti, a 10.000 euro. Questa prestazione economica una tantum è riconosciuta a favore dei malati di mesotelioma non professionale, cioè contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. La norma prevede che possano beneficiarne anche gli eredi.
La disposizione consente, anche ai soggetti che hanno già beneficiato della prestazione una tantum (o ai loro eredi) nel periodo 2015-2019, di poter presentare domanda per ottenere l'integrazione dell'importo già ricevuto di 5.600 euro, arrivando così a 10.000 euro.
Per avere maggiori informazioni potete recarvi al patronato UIL, prendendo appuntamento telefonicamente chiamando il centralino di una delle sedi.
Per accedere alla prestazione il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio l'apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190 e della documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi.
Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l'istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando lo stesso modulo Mod.
Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.
A seguito della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell'istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017 il decreto ministeriale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità per i lavoratori affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto.
Il decreto precisa che sono destinatari di questa particolare forma di pensionamento solo i lavoratori affetti dalle patologie di origine professionale ovvero quale causa di servizio specificatamente indicate dalla norma.
Per conseguire la pensione di inabilità, i richiedenti devono far valere almeno 5 anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa, e avere ottenuto da parte dell'INAIL, o di altre amministrazioni competenti, il riconoscimento delle patologie di origine professionale. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; è incumulabile con la rendita vitalizia dell'INAIL e con altri benefici pensionistici.
Solo per il 2017, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Le istanze saranno accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Gli ufficio di Patronato ITAL sono a disposizione per fornire informazioni ai lavoratori.
A seguito della Legge n. 19/2017 (c.d. Milleproroghe) anche gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, deceduti nel corso dell'anno 2016, possono conseguire la prestazione di cui al "Fondo per le vittime dell'amianto", a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal familiare deceduto.
Lo comunica l'INAIL, con la circolare n. 13 del 15 marzo 2017, nel fornire istruzioni per l'erogazione di questa prestazione assistenziale, precisando che gli eredi devono presentare alla Sede INAIL competente apposita domanda entro il 31 marzo 2017.
L'Istituto nella circolare riassume la disciplina vigente in materia.
In particolare, evidenzia che dalle modifiche apportate dalla Legge Milleproroghe alla Legge di Stabilità 2016, ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nell'anno 2015 sia nel corso del 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita da colui che è deceduto.
La misura della prestazione è fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto per gli anni 2015 e 2016.
L'interessato deve presentare domanda (mod. 190/E) alla Sede INAIL competente per domicilio, corredata di idonea documentazione, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.
Dovrà inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi