Il lavoratore che, durante il periodo di malattia svolge attività lavorativa, non compie un illecito disciplinare da giustificare il licenziamento, a meno che tale attività non pregiudichi o ritardi la guarigione e il suo rientro in servizio.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia (a seguito di un infortunio sul lavoro), aveva lavorato presso l'esercizio commerciale del figlio, dove si recava con la propria autovettura, spostando qualche piccola pianta e movimentando la saracinesca con un dispositivo elettronico, in apertura e chiusura del negozio.
Ad avviso della Corte tali comportamenti non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia, né erano incompatibili con la infermità dichiarata dall'INAIL (contusione a spalla e polso sinistro), non costituendo una condotta idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà, non risultando l'attività lavorativa svolta idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
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