Il Ministero del lavoro, in risposta all'interpello n. 2/2019, si pronuncia in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, o alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri "per allattamento" (art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, si chiede se in caso di una presenza effettiva nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se la lavoratrice avesse effettivamente completato l'intero orario giornaliero, considerato che tali riposi sono considerati dalla legge ore lavorative a tutti gli effetti.
Ad avviso del Ministero nella fattispecie in esame non si ha diritto alla pausa pranzo, secondo un'analisi coordinata delle seguenti due disposizioni aventi finalità diverse per l'attribuzione delle pause lavorative.
L'articolo 39 del decreto legislativo n. 151/01 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due ore di riposo giornaliero, quando l'orario lavorativo è superiore alle sei ore, e a una sola ora di riposo per un orario inferiore a sei ore. Lo stesso articolo stabilisce che i permessi sono "considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".
L'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003, relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro, consente invece al lavoratore che effettui una prestazione superiore a sei ore di beneficiare di un "intervallo" per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti, ai fini del recupero delle energie psico fisiche.
Premesso quanto sopra, considerata la funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", termine che lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa, il Ministero esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per meno di sei ore dia diritto alla pausa.
Pertanto, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
Il parere recepisce, peraltro, le indicazioni sia del Dipartimento della Funzione Pubblica sia dell'Agenzia delle Entrate, secondo le quali "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa".
L'INPS nel proseguire nel processo di telematizzazione dei servizi, con il messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018, comunica l'applicazione dell'invio telematico per le domande di riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.
Riposi giornalieri per allattamento
Questi permessi orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Hanno la durata di due ore al giorno, se l'orario contrattuale è pari o superiore alle sei ore giornaliere; di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere.
I riposi giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); madre casalinga; rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.
La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione di un anno. Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere inoltrata anche all'Istituto.
È previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità, al termine del quale le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'Istituto o avvalendosi dei servizi dei Patronati.
Assegno di maternità a carico dello Stato
Questo assegno, per lavori atipici e discontinui, è una prestazione a carico dello Stato erogata dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà ancora possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei genitori interessati per consulenza, assistenza e inoltro delle domande
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