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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, molte sono le novità in tema di lavoro.

Dal 1 gennaio di quest’anno, viene reso strutturale il congedo obbligatorio di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti, nonché un ulteriore giorno di congedo facoltativo (art. 1, comma 134,  L.Bilancio). 

Sempre a partire da gennaio 2022, viene estesa di ulteriori 3 mesi l’indennità di maternità e  paternità degli autonomi a condizione che, nell’anno precedente il periodo di maternità, abbiano  dichiarato un reddito inferiore a € 8.145. La circolare INPS elenca le categorie di autonomi che possono far richiesta della proroga dell’indennità: lavoratrici/lavoratori iscritti a Gestione Separata  Inps, lavoratrici/lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome INPS, libere/liberi professionisti  (art. 1, comma 239, L.Bilancio). 

Vengono, inoltre, dettate dall’Istituto le istruzioni del periodo transitorio, stabilendo che al fine di  poter fruire degli ulteriori 3 mesi di indennità, i periodi di maternità/paternità devono essere iniziati  in data coincidente o successiva al 1/1/2022 oppure in data antecente il 1/1/2022 e ancora in corso  a tale data. Viceversa, non saranno indennizzabili i periodo di maternità/paternità conclusi prima del 1/1/2022.  

 

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

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