Nella Legge di Bilancio 2019 non c'è un netto cambio di rotta rispetto al passato e le risorse disponibili per le politiche ambientali non raggiungono cifre importanti che invece auspicavamo. Si resta sull'ordinario, quando in realtà ci sarebbe bisogno di investire concretamente sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela della natura. Queste tematiche, ormai ampliamente riconosciute come prioritarie sia a livello nazionale che mondiale,
rappresentano un volano per l'economia e per valorizzare il nostro Paese, che ha bisogno di interventi concreti sia sulla manutenzione del territorio che sulla prevenzione del rischio idrogeologico, con un programma di investimenti che superi la logica emergenziale.
Riteniamo di primaria importanza il coinvolgimento delle parti sociali per fronteggiare i cambiamenti climatici e favorire la giusta transizione. In tal senso bisognerebbe pianificare ed avviare una governance condivisa tra Istituzioni, sindacati e datori di lavoro affinché si garantisca una giusta transizione per i lavoratori e le comunità anche per sostenere così la crescita occupazionale.
Entrando nel merito della Legge di Bilancio 2019 riportiamo i commi di nostro interesse:
Art.1, comma 67: detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica,
ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del
termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l'acquisto
e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Viene inoltre
estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di
96.000 euro (indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di mobili e di
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
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Art. 1, comma 68: si prevede la proroga, limitatamente all'anno 2019, della detrazione del 36
per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di
"sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o
recinzioni.
Art.1, commi 73-74: al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti
non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di
recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine
di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da
materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati
dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni
2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti, nel limite di fruizione pari a 20.000 euro per ciascun
beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Art.1, comma 102: al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e
promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la
sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi
della sperimentazione.
Art. 1, commi 107-114: previste risorse che prevedono l'assegnazione, entro il 10 gennaio
2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di
400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale.
Art. 1, commi 122-123: Viene inoltre prevista l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da
ripartire destinato principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.
Art. 1, commi 134-148: al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico
del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018)
per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per
investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025,
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di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al
2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per
gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui
per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033.
Art.1, commi 153-155: al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono previste, norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel settore
idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l'autorizzazione di uno stanziamento
aggiuntivo per l'attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della
progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro
(100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione
"invasi").
Art.1, commi 156-161: per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici,
sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del
dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi
attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta,
nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1
milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
Art.1, commi 179-183: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e
disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri
relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo
dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma
180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del
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Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia. I compiti
principali di Investitalia sono: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti
le infrastrutture materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di riammodernamento
delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei
progetti infrastrutturali; studi di fattibilità economico-giuridici dei progetti di investimento,
individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi
ministeri; individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni.
Art.1, comma 232: si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di
riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale.
Art.1, commi 234-235: al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità
sostenibile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con
particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto
per le vie d'acqua navigabili interne»;
b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare, » sono
inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili
interne,»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare
riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie
d'acqua navigabili interne».
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021.
Art.1, comma 317: in materia ambientale, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate
alla tutela dell'ambiente, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio
2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello
dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del
personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle
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procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la
progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza
e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.
Art.1, commi 732-734: per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione
denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con
sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020
e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Art.1, commi 743-745: sono disposte misure per l'estensione dei finanziamenti a tasso
agevolato anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a
ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di
interventi di efficientamento e risparmio idrico.
All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti:
« e di efficientamento e risparmio idrico »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al
comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà
pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica
adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis
»; d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;
e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».
Art.1, comma 751: al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità
ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel
territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma,
un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di
pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»;
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b) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli
importatori di pneumatici, o le loro eventuali forme associate, devono utilizzare, nei
due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la
gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico
accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero
per la riduzione del contributo ambientale».
Art.1, commi 800-801: Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge del 28 dicembre
2015, n.208 "al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei
siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018", è incrementato per un importo di 20.227.042 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024). Tali somme sono finalizzate alla realizzazione di
interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di
individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo
decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica
di siti contaminati. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata nell'anno 2019 con le
risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art.1, comma 802: vengono invitati i produttori ad adottare, su base volontaria e in via
sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, una serie di iniziative per la
riduzione dei prodotti di plastica monouso ed è istituito un fondo, presso il Ministero
dell'ambiente (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a
finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di
ricerca. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il
seguente: « Art. 226-quater. – (Plastiche monouso) – 1. Ai fini di prevenire la produzione di
rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di
prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di
materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili
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coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea
"Strategia europea per la plastica nell'economia circolare".
Art. 1, commi 833-838: al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici
(finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi: l'adeguamento e il
miglioramento sismico degli immobili, prevenzione del rischio idrogeologico, tutela
ambientale, interventi nel settore della viabilità e dei trasporti, interventi di edilizia sanitaria
e di edilizia pubblica residenziale, interventi in favore delle imprese, comprese la ricerca e
l'innovazione) sono attribuiti alle Regioni a statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni
di euro per l'anno 2019 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di
Conferenza Stato Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019). Il contributo di cui al comma
833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti
e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al fine di rilanciare e accelerare gli
investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2
milioni di euro per l'anno 2020.
Art.1, commi 954-957: si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas
fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con
sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad
accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016.
Art. 1, commi 1028-1030: è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di
900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato
avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e
infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e
infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati. Per far fronte alle esigenze di
contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, si prevede che le Regioni debbano
utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi
cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari
di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030).
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-AMIANTO-
L'Italia è stato il maggior produttore di amianto in Europa dopo la Russia e il maggior
utilizzatore. Sono trascorsi ben ventisei anni da quando in Italia l'amianto è stato
definitivamente messo al bando con la legge n. 257 del 1992, che vieta l'estrazione,
l'importazione, il commercio e l'esportazione di tutti i materiali contenenti amianto. L'amianto
continua però ad uccidere e la stima per difetto delle vittime per neoplasie dovute all'amianto
è di 4.000 decessi all'anno, con una crescita significativa delle vittime civili, semplici cittadini,
che non necessariamente hanno avuto una vita lavorativa di esposizione all'amianto, ma che
hanno vissuto in abitazioni con presenza di amianto, che hanno svolto la loro attività in
ambienti e quartieri prossimi a siti con presenza significativa di amianto. L'attuale legge di
bilancio si sta traducendo in una beffa per le vittime dell'amianto, perché il Governo non ha
previsto neanche una riga per contrastare concretamente questa fibra killer che miete
migliaia di vittime ogni anno. C'è la necessità di realizzare un percorso di giustizia
previdenziale verso i lavoratori esposti all'amianto per i quali le normative di accesso
agevolato alla pensione a fronte della minore aspettativa di vita per l'esposizione all'amianto,
negli anni sono state modificate non garantendo una parità di accesso. Riteniamo urgente
modificare e migliorare le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, ed al contempo si definiscano misure efficaci per un'azione
di bonifica dell'amianto in tutti gli ambienti di vita e di lavoro del nostro Paese.
Nella Legge di Bilancio 2019 i commi che trattano la problematica amianto sono i seguenti:
ART.1, commi 156-161: per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici,
sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del
dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi
attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta,
nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1
milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
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A nostro avviso sarebbe stato necessario che nella legge di bilancio fossero stati previsti
incentivi fiscali anche per chi effettua la bonifica e la rimozione dell'amianto negli edifici
privati, perché questi interventi producono un duplice vantaggio: da un lato generano lavoro,
soprattutto nel comparto edile, e dall'altro, rappresentano un'opportunità concreta di
risanamento ambientale per il nostro Paese.
Ribadiamo al contempo la necessità di migliorare il valore economico del Fondo Vittime
Amianto, considerando che questa tematica non è presente né è stata trattata nell'attuale
legge di bilancio. Chiediamo che la prestazione UNA TANTUM di 5.600 euro per i malati di
mesotelioma non professionale sia portata a 12.000 euro per tutto il triennio 2019 - 2021
sulla base delle disponibilità finanziare del FVA definite dal decreto interministeriale (Lavoro
ed Economia) del 4 settembre 2015. Infatti la disponibilità di cassa del FVA consente altresì
di conguagliare a 12.000 euro il valore dell'Una Tantum di 5.600 euro percepita anche da
coloro che rientrano nel primo triennio dell'istituzione della norma, 2015-2017 e per l'anno
2018. Quest'ultima operazione è possibile perché il numero complessivo delle domande del
periodo 2015-2018 è intorno alle 700 persone.
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