Le domande del premio di 800 euro (c.d. Bonus mamma domani), per la nascita o l'adozione di un minore, possono essere presentate anche tramite dispositivo mobile/tablet.
L'INPS, con il messaggio n. 1874 del 16 maggio 2019, comunica di avere realizzato il servizio "Premio Nascita" versione mobile, che consente alle gestanti/madri di chiedere il beneficio solo per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza); nascita avvenuta, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza.
Se ricorrono eventi diversi (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall'8° mese e le casistiche di subentro paterno) è necessario avvalersi dei consueti canali (es. tramite i Patronati) che continuano a essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste.
In caso di utilizzo della versione mobile, le interessate potranno inoltrare le domande di "Premio Nascita" tramite l'APP "INPS Mobile", secondo le istruzioni descritte nel messaggio. Il servizio consente anche di consultare le richieste avanzate in precedenza e di verificare lo stato della domanda.
Ricordiamo che il beneficio, c.d. "Bonus mamma domani", consiste in un contributo di 800 euro una tantum, riconosciuto anche nel 2019, in occasione della nascita/adozione a tutte le mamme, a prescindere da limiti di reddito, previa presentazione della domanda in via telematica all'INPS.
Le domande devono essere inoltrate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per consulenza, assistenza e per l'inoltro telematico delle domande.
Con la Legge di Stabilità 2017 è stato introdotto il c.d. bonus 'MAMMA DOMANI', altrimenti conosciuto come 'premio alla nascita', 'bonus gravidanza' o 'premio all'adozione di minore', che consiste in un beneficio una tantum, non legato al reddito di 800 euro.
Il bonus può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal primo gennaio 2017:
compimento del settimo mese di gravidanza;parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;adozione del minore, nazionale o internazionale;nei casi di affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.
Il premio è concesso dall'Inps in un unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
residenza in Italia;
cittadinanza italiana o comunitaria;
le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
Maturazione del premio alla nascita o all'adozione
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
compimento del 7° mese di gravidanza;parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'INPS
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare – se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.
Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria – se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1– è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).
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