Il termine per la presentazione delle domande di indennità da parte di titolari di assegno ordinario di invalidità e del reddito di cittadinanza, originariamente previsto per oggi, 3 giugno, è stato prorogato a lunedì 8 giugno.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infatti, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L'eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.
Analogo termine prorogato dell'8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l'indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione
Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).
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