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D. Quale normativa regola la fruizione del congedo?

R.

§  L'art. 6, della legge n. 903/77;

§  L'art. 39 quater, legge n. 184/83, come modificato dalla legge n. 476/1998;

§  Il Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001.

In particolare, quest'ultimo dispone, al comma 1, che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età non superiore agli otto anni.

D. Cosa si intende per "malattia del figlio"?

R. Per malattia del bambino deve intendersi non soltanto lo stato patologico nella fase acuta ma anche l'intero periodo di recupero delle normali condizioni biopsichiche del bambino per consentirne il completo ristabilimento.

Non può essere considerata malattia del bambino la sua necessità di soggiorno, marino o montano, deciso dalla madre a meno che non trovi giustificazione nella generica necessità di cure elioterapiche.

Nota bene

§  A differenza di ciò che avviene per il lavoratore comune, per il figlio lo stato di malattia comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza.

§  Il congedo spetta anche quando il figlio minore dei tre anni sia affetto da fasi acute di una patologia cronica, in quanto queste ultime hanno carattere episodico e una durata non dissimile da quelle delle comuni malattie dei bambini e anzi richiedono una assistenza materiale e affettiva maggiore di quella occorrente in presenza di infermità a carattere permanente.

§  Non è necessario che nel certificato sia indicata anche la diagnosi oltre la prognosi (la malattia del figlio non deve essere nella fase acuta, né essere grave).

D. Ai fini della fruizione del congedo quale certificazione bisogna presentare a scuola?

R. I dipendenti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare in segreteria:

§  un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;

§  una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che l'altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all'intero trattamento economico eventualmente fruiti dall'altro genitore.

D. Il medico che redige il certificato deve essere obbligatoriamente un pediatra?

R. No.

Il medico specialista che rilascia la certificazione sanitaria non dev'essere obbligatoriamente un pediatra. Nell'art. 47 del D.Lgs 151/01 non compare infatti la parola "pediatra", ma è indicato che la certificazione dev'essere rilasciata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Fermo restando che il certificato dev'essere quindi rilasciato da un medico specialista, e il pediatra non è il solo medico specialista del servizio sanitario nazionale, si ritiene che il certificato, perché abbia validità, non dev'essere obbligatoriamente rilasciato da un pediatra.

D. Quali sono il limite di durata del congedo e la relativa retribuzione fino ai tre anni del bambino riservati al personale della scuola?

R.         È utile premettere che non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre anni e che il congedo può essere fruito fin da subito e quindi già nel corso del primo anno di vita del bambino.

Pertanto, durante i tre anni di vita del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.

Per la retribuzione, invece, c'è una differenza che riguarda solo i primi 30 giorni per ciascun anno del bambino e fino al compimento del terzo compleanno del medesimo:

§  per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno) del medesimo, sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza.

Tale trattamento di miglior favore è previsto però solo terminati i 3 mesi post – parto della madre. Quindi, di norma, i 30 gg. di malattia del bambino saranno retribuiti solo a partire dal terzo mese di vita del bambino.

D. A tali periodi si applica la trattenuta fino ai 10 giorni?

R. No.

Per tali assenze non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all'art. 71 della legge 133/08.

D. E la visita fiscale?

R. No.

È assolutamente vietato disporre la visita fiscale.

D. I primi 30 giorni si intendono ad anno scolastico, solare o per età del bambino?

R.        I trenta giorni annuali sono computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino (non all'anno scolastico o solare).

In un anno scolastico i genitori potrebbero avere a disposizione anche 60 giorni di congedo retribuito invece che 30.

Ipotizziamo infatti che il figlio nasca il 14 dicembre 2017. I 30 giorni retribuiti nel primo anno di vita sono validi fino al 14 dicembre 2018 (compreso) e ci troveremmo così a cavallo di due anni scolastici diversi.

Più precisamente, considerando che l'anno scolastico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto e considerato altresì che il bambino è nato a dicembre, si avranno a disposizione:

§  i primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 marzo 2018 (i giorni sono retribuiti solo terminati i 3 mesi post-parto della madre) al 14 dicembre 2018.

Pertanto, siamo a cavallo di due anni scolastici, 2017/18 e 2018/19.

§  altri primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 dicembre 2018 (inizia il secondo anno del bambino) al 14 dicembre 2019.

Pertanto, siamo sempre a cavallo di due anni scolastici, 2018/19 e 2019/20.

§  Poi si avranno gli ultimi primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 dicembre 2019(inizia il terzo anno del bambino) al 14 dicembre 2020.

Anche in quest'ultimo caso siamo a cavallo di due anni scolastici, 2019/20 e 2020/21 anche se gli ultimi 30 gg. retribuiti si esauriscono nel mese di dicembre.

D. I 30 giorni di congedo retribuito spettano ad entrambi i genitori?

R. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo sia applicabile ad entrambi i genitori, per il computo dei trenta giorni interamente retribuiti occorre sommare i giorni di congedo di ciascuno di essi.

Ciò vuol dire che i 30 giorni retribuiti sono tali complessivamente per entrambi i genitori.

Es. di retribuzione per intero nel primo anno del bambino: 20 gg. il padre e i restanti 10 la madre per un totale di 30 giorni.

Per il restante periodo (senza limiti di tempo fino ai 3 anni del bambino) i giorni non sono retribuiti per entrambi.

D. Se per esempio nel corso del primo anno di vita del bambino si dovesse fruire di soli 20 giorni di malattia, è possibile nel secondo anno di vita del bambino fruire di 40 gg. retribuiti (sommare i 10 non fruiti con i 30 che spettano nel secondo anno)?

R. No.

I 30 giorni interamente retribuiti possono essere fruiti per ogni anno del bambino e fino al compimento del terzo anno, pertanto se in un anno non sono fruiti non sarà possibile sommarli ai 30 a disposizione dell'anno successivo.

D. È possibile la fruizione contemporanea per entrambi i genitori così come avviene per il congedo parentale?

R. No.

Il congedo per malattia del bambino può essere fruito solo alternativamente dall'uno o dall'altro genitore.

Non è ammesso, per lo stesso figlio, la fruizione contemporanea del congedo così come avviene col congedo parentale.

È infatti utile ricordare che nella richiesta del congedo è obbligatorio indicare che l'altro genitore non stia fruendo per lo stesso figlio e nello stesso periodo dello stesso congedo.

D. Quanti giorni di malattia sono previsti dopo il terzo anno di età?

R. A ciascun genitore sono riconosciuti, sempre alternativamente, 5 giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i quattro e gli otto anni.

D. I 5 giorni sono retribuiti?

R. No.

Anche in questo caso i 5 giorni di congedo si intendono per anno di vita del bambino (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età a gli otto anni compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età) ma non sono retribuiti.

D. Può un genitore rinunciare al diritto dei 5 giorni e trasferirlo all'altro genitore?

R. No.

Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, in questo caso 5, anche di quelli dell'altro genitore, in presenza di rinuncia.

D. Se due gemelli si ammalano contemporaneamente il congedo di malattia può essere fruito da entrambi i genitori?

R. In questo caso può esistere la fruizione contemporanea dei permessi.

Entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo, dichiarando il diverso motivo (Un genitore dichiara la malattia di Ludovica, l'altro genitore quella di Nicol).

D. Nel caso dei gemelli o comunque di due o più figli, i giorni di malattia, sia quelli retribuiti che non retribuiti, si intendono per ciascun figlio?

R. Sì.

Per esempio se si hanno due figli al di sotto dei tre anni di età i primi 30 gg. retribuiti si intendono per ciascun figlio e il conteggio dei giorni deve essere effettuato separatamente: 30+30+30 primo figlio, per ogni anno fino ai tre anni di età; 30+30+30 secondo figlio, per ogni anno fino ai tre anni di età.

D. L'insorgenza della malattia del figlio durante un periodo di ferie sospende quest'ultime?

R.         La malattia del figlio che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.

L'art. 13, comma 13 del Contratto Scuola inoltre recita: "Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti".

Si ritiene quindi che non solo la malattia del figlio con ricovero ospedaliero interrompa le ferie (in questo caso basterebbe anche un giorno), ma anche una malattia, senza ricovero ospedaliero, che si protrae per più di 3 giorni.

Cambiando il titolo dell'assenza, da ferie a congedo per malattia del figlio, le prime si interrompono. I giorni di malattia verranno decurtati da quelli di congedo per malattia del figlio di complessiva spettanza.

L'interessato dovrà produrre una specifica domanda (da inoltrare alla scuola con pec o raccomandata a/r) in cui dichiara che data l'insorgenza della malattia o dell'avvenuto ricovero del figlio (da documentare ovviamente con apposito certificato rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) intende interrompere la fruizione delle ferie in godimento.

D. Quali sono i diritti della madre?

R.        La madre può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  se il padre è nello stesso periodo in congedo parentale per lo stesso figlio o se fruisce di altre tipologie di congedo (aspettative, ferie ecc.).

§  contemporaneamente al padre se la malattia non riguarda lo stesso figlio.

La madre non può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  durante il congedo di maternità obbligatorio post-parto (di norma 3 mesi dopo il parto). Tale congedo, infatti, essendo appunto "obbligatorio" non può essere interrotto da nessun tipo di permesso o aspettativa.

§  contemporaneamente al padre se la malattia riguarda lo stesso figlio.

D. Quali sono i diritti del padre?

R. Il padre può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  In via generale se la madre è nello stesso periodo in congedo parentale per lo stesso figlio o se fruisce di altre tipologie di congedo (aspettative, ferie ecc.).

Con queste precisazioni:

§  A differenza della madre può fruire della malattia del figlio anche nel periodo in cui quest'ultima è in congedo obbligatorio post parto, ma in questo caso i primi 30 giorni non saranno retribuiti;

§  terminato il periodo post parto della madre, invece, i primi 30 giorni saranno interamente retribuiti.

Sostanzialmente se il padre fruisce dei permessi subito dopo la nascita del figlio e fino al terzo mese di vita dello stesso, i giorni non saranno retribuiti;

se invece i giorni di congedo sono fruiti dopo il congedo obbligatorio della madre i primi 30 giorni sono retribuiti per intero.

Il padre non può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  contemporaneamente alla madre se la malattia riguarda lo stesso figlio.

D. Come incide la malattia del figlio, retribuita e non retribuita, nell'anzianità di servizio?

R.  Ai sensi della tabella allegata al CCNI della mobilità per la valutazione dei servizi di pre ruolo e di ruolo del personale docente, tutti i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Pertanto, i periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti (compresi quindi i 5 giorni fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino), dovranno essere considerati "effettivo servizio" per il personale assunto a tempo determinato (sono quindi utili ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti/istituto/esaurimento, se coperto da nomina) e indeterminato (sono utili per il c.d. "anno di servizio").

I periodi retribuiti di 30 giorni, fruibili sia in modo continuativo che frazionato, non riducono le ferie né la tredicesima mensilità.

Per il personale docente in anno di prova (neo immesso in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo):

I periodi di malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, non sono utili ai fini del compimento dei 120/180 giorni.

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