Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L'articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
QUANTO SPETTA
BONUS ASILO NIDO
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).
BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".
Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
EROGAZIONE DEI BONUS
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L'utente che opta per l'accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.
DECADENZA
Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
QUANDO FARE DOMANDA
A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
COME FARE DOMANDA
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").
La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
DOMANDA BONUS ASILO NIDO
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.
Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).
Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.
DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Nella serata di ieri 17 dicembre 2018 Confartigianato CNA Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, hanno sottoscritto un accordo interconfederale per aumentare e migliorare la fruibilità delle prestazioni di sostegno al reddito dei lavoratori operanti nelle aziende artigiane colpite da crisi. Le prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) perseguono l'obiettivo di garantire la continuità occupazionale e non disperdere le professionalità acquisite in azienda.
Grazie alla sottoscrizione dell'accordo, che ha natura sperimentale per il 2019, sarà possibile aumentare il periodo di copertura e integrazione al reddito dei lavoratori, passando dalle attuali 13 settimane a 20 settimane.
FSBA – costituito per volontà delle parti sociali il 30 novembre 2012 ed autorizzato ad operare dai Ministeri dell'Economia e del Lavoro nel 2015 - è il Fondo bilaterale che assicura mirate prestazioni di sostegno al reddito agli 800.000 lavoratori delle imprese artigiane attualmente iscritti al Fondo. L'adesione al Fondo ha natura obbligatoria per tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di occupati.
Con la sottoscrizione dell´accordo, le Parti esprimono concordemente grande soddisfazione per aver aumentato le prestazioni salvaguardando quelle professionalità che costituiscono il capitale delle imprese artigiane e l'essenza del Made in Italy.
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Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) percepite.
Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare.
L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale.
Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce leistruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e dell'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello (pdf 718KB) allegato alla circolare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità.
08/07/2015 | Trasporto Ferroviario - Accordi
Si è svolta ieri 6.7.c.a. la preannunciata riunione per definire il nuovo Accordo di Procedura di accesso al" Fondo di sostegno al reddito per il personale FS".
Detto incontro trova le sue motivazioni nella necessità di farci trovare pronti come OS e FS, qualora vengano risolte da parte dell'Inps/Ministero del lavoro le problematiche ancora in sospeso , per ripartire con il "nuovo" Fondo.
Dette problematiche riguardano:
Composizione Nuovo Comitato ( ridotto da 12 a 10 componenti)
Eventuale ultrattività del vecchio comitato ;
Certificazione Bilancio;
Nuova contribuzione(decorrenza)
In base alle indicazioni che verranno dagli Enti indicati si potrà successivamente procedere ad un accordo quadro con FS per determinare i numeri/figure professionali e nuovi apporti che potranno essere inseriti nel Fondo e "assunti".
Va infatti ricordato che con accordo tra OS e FS si è convenuto di destinare parte dell'allora Fondo Ordinario al "ricambio generazionale ".
Oltre a questa voce che ha di suo già questa riserva finanziaria e che potrà interessare alcune centinaia di unità che potranno permanere nel Fondo per circa un paio di anni c'è poi la gestione, come già avvenuto nel passato, di tutto il restante personale che avendo i requisiti e se rientrante nei progetti territoriali aziendale "unità produttive" potrebbe accedere al Fondo.
In questa ultima fattispecie ribadiamo che l'onere finanziario è a totale carico delle singole Società del Gruppo.
Riteniamo che questo nuovo Fondo debba vedere interessato la maggior parte delle figure professionali presenti in azienda.
In allegato vi inoltriamo anche le modifiche che ci sono state presentate da FS relativamente all'accordo di procedura
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