Per il prossimo anno, si prevede un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.
Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un'unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.
All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.
Importante chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art.6 dal comma 2 dove si stabilisce che
la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l' ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.
Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità, come abbiamo chiarito nel Nell'articolo (descritto nelle pagine successive), seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.
La mobilità provinciale, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:
§ Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15
§ Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23
Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:
§ Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32
§ Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36
Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:
MOVIMENTI PROVINCIALI
1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità
Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti supposto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune in altri circoli.
2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI , indipendentemente dalla provincia di provenienza
Si precisa che tale precedenza (DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
§ personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
§ personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.
3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITA' DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati
4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa
5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
§ disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
§ personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
§ personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).
7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)
8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;
Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)
9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nel comune di precedente titolarità
10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)
11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNInella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).
Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.
12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia
13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso
14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza
15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;
Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale
16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I)dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);
17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali(NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);
Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.
Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)
18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555nella stessa provincia
19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia
20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia
21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia
22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia
23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia
Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra
MOVIMENTIINTERPROVINCIALI
24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia
26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)
27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
29)trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.
30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza
32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3
Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.
33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555
34)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555
35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza
36)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio
Mobilità se si presenta domanda trasfer più passaggio di ruolo
o grado, quale prevale? Quali requisiti
I movimenti che interessano il personale docente si possono distinguere in territoriali e professionali. I movimenti territoriali (provinciali e interprovinciali) sono rappresentati dai trasferimenti che determinano una nuova titolarità di sede (scuola o ambito), ma nessuna modifica riguardante l'ordine o grado di istruzione di titolarità e, per la scuola secondaria I e II grado, nessuna modifica per la classe di concorso di titolarità.
I movimenti professionali comprendono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.
Il passaggio di cattedra interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, senza modificare il grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo riguarda, invece, i movimenti che determinano una modifica nell'ordine o grado di istruzione di titolarità.
La partecipazione dei docenti alla mobilità professionale e, quindi, la possibilità di presentare relativa domanda, è condizionata da specifici requisiti che il docente deve possedere al momento di presentazione della domanda, come indicato nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.
Possono partecipare alla mobilità professionale, presentando domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti che hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Come per la mobilità territoriale, anche per quella professionale le preferenze esprimibili possono essere massimo 15 e si potranno indicare scuole (fino a 5), ambiti e province.
I docenti che vengono soddisfatti nelle richieste e ottengono la mobilità professionale acquisiscono la titolarità secondo quanto previsto nell' articolo 6:
"Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.[......]"
Le operazioni relative alla mobilità professionale (così come quelle relative alla mobilità territoriale) avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo
Nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18, in sintonia con quanto inserito negli articoli citati, si esplicitano nell'ordine le operazioni che risultano propedeutiche e, quindi, precedono tutti i movimenti.
Nella sequenza operativa indicata le assegnazioni di sede che hanno priorità rispetto a tutta la mobilità devono rispettare il seguente ordine:
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola o dell'ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art .2)
4.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2)
"" L'art.2 comma 3, indicato nei punti 3 e 4, riguarda i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto la titolarità su ambito territoriale e per i quali non si prevede la priorità indicata nei punti 3 e 4
Per maggiore chiarezza si riporta quanto stabilisce l'art.2 comma 3 citato:
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d'ufficio anche sui posti di istruzione per l'età adulta. ""
5.Assegnazione della sede, su richiesta MIUR, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
"" Rientrano in questo punto i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.3 comma 5 dell'ipotesi di CCNI dove si stabilisce che "Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto""
6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali
"Si chiarisce che, in base all'art.8 comma 12 dell'ipotesi di CCNI, "per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell'art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale"
7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 7
"" L'eccezione riguarda il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola,che intende rientrare nel ruolo precedente. Per questi docenti, come prevede l'art.7 comma 3 citato, "il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente""
8. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 8
"" Rientrano in tale punto i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale, per i quali, prima delle operazioni di mobilità, dovrà essere predisposta la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente""
La nota Miur
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Nella sequenza operativa prevista nel CCNI con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra che risultano inseriti dal movimento 16 al movimento 23
Dal movimento 24 inizia la mobilità territoriale interprovinciale che si conclude con il movimento 32 e inizia, quindi, la mobilità professionale interprovinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra dal movimento 33 al movimento 36
Riteniamo utile precisare che, a parità di condizioni, sia per la mobilità professionale provinciale che interprovinciale, tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra
Analizziamo ora i requisiti necessari per la richiesta di mobilità professionale per i diversi ordini e gradi di istruzione come indicati nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18
SCUOLA DELL'INFANZIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole Primarie;
b) il personale delle scuole Secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo
SCUOLA PRIMARIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole Primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo
(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di secondo grado;
b) il personale educativo
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di I grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole Secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi
SOSTEGNO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Apprendiamo dal question time del Ministro Madia di ieri che alcune materie che hanno sempre riguardato la contrattazione vengono affrontate, come si faceva negli anni 50-60, con provvedimenti legislativi. E' il caso della mobilità del personale tra amministrazioni diverse, e delle necessarie tabelle di equiparazione tra personale appartenente a contratti diversi e con inquadramenti e retribuzioni differenti.
Riteniamo imprescindibile che per favorire la mobilità obbligatoria non si possa eludere un confronto di merito fra sindacato e controparte, atteso peraltro che il Testo Unico 165/2001, ancora in vigore, ha proprie procedure ed un soggetto che rappresenta la controparte (l'A.Ra.N.).
L'atteggiamento del Governo è dare per scontato che su queste tematiche non vi possa essere condivisione. Vogliamo ricordare che sulla valutazione, proprio attraverso la contrattazione, abbiamo stabilito strumenti molto impegnativi e concreti ed anche elementi che hanno evitato soprusi. Infatti, la valutazione deve essere oggettiva e soprattutto trasparente, cosa che non sempre avviene. Mentre sulle tabelle di equiparazione troppo diverse sono le normative contrattuali fra i diversi comparti, e, pertanto hanno bisogno di un confronto fra coloro che hanno partecipato alle varie fasi contrattuali e che ne hanno stabilito le norme.
Il sindacato confederale non si è mai tirato indietro, anche nel pubblico impiego, nel valutare, proporre e concordare soluzioni innovative, sempre nell'interesse dei cittadini e dei lavoratori pubblici.
Questa autosufficienza non pagherà, anche perché con i lavoratori, ci parlano e li rappresentano le organizzazioni sindacali.
CGIL CISL UIL confederali
Roma 9.10.2014
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