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La Legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina pensionistica per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

I soggetti beneficiari (lavoratori impegnati nelle attività lavorative già individuate dal Dlgs n. 67/2011) potranno accedere da subito alla pensione agevolata senza dover rimandare di 12/18 mesi la decorrenza della pensione per effetto delle cosiddette "finestre mobili".

La norma ha altresì attenuato le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato richiedendo che le "attività usuranti" siano state svolte: per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (ricordiamo che questo criterio di individuazione era già previsto – non in forma alternativa – per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

In tutti i casi, per poter accedere alla pensione anticipata, i lavoratori devono aver maturato i requisiti, che riassumiamo nella tabella seguente:

Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

Addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Legge 232/2016 ha modificato anche i termini entro i quali i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda, e relativa documentazione, per accedere al beneficio.

Le nuove disposizioni impongono che le domande devono essere trasmesse:

entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;
entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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