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Buone notizie per una lavoratrice che era stata licenziata ingiustamente dalla cooperativa Villa Primule Gestione S.r.l. per la quale lavorava come OSS nella casa di riposo Orchidea di Alessandria.

La ragione del licenziamento era il superamento del periodo di comporto, ossia assenza per malattia, ritenuta superiore ai 120 giorni.

Il licenziamento è stato impugnato dall'avvocato Stefano Ena che, dopo il rifiuto della società a revocarlo, ha proceduto con ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Alessandria.

La tesi dello studio legale associato Ena Gallina Lasagna Lunati di Alessandria era che il calcolo fosse errato perché il nuovo contratto era stato sottoscritto dall'aprile 2017 e non risultava corretto quindi conteggiare anche le assenze precedenti. Inoltre il contratto che è stato applicato alla lavoratrice non è sottoscritto da Cgil, Cisl e UIL, le sigle maggiormente rappresentative, e prevede un periodo massimo di malattia ben inferiore a tutti i contratti stipulati in Italia e addirittura più breve del periodo indennizzato dalla stessa INPS, con possibili profili di incostituzionalità.

E' importante sottolineare come Villa Primule Gestione S.r.l. sia l'unica azienda in provincia di Alessandria ad applicare il nuovo contratto Anaste firmato da sindacati autonomi.

Dopo la notifica del ricorso, la cooperativa ha deciso di raggiungere un accordo accettando integralmente le richieste formulate con il ricorso giudiziario, procedendo alla reintegra della lavoratrice ed al risarcimento integrale della stessa.

Giancarlo Moduzzi, responsabile Terzo Settore UIL FPL Alessandria: "Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto che riporta regolamentazione e ci aiuta ad accendere un faro sui contratti definiti "pirata" che vengono applicati troppo spesso ai lavoratori. Questi non tutelano il personale, ma al contrario li privano dei diritti normativi ed economici.
E' importante condividere quanto accaduto per mettere in allerta altri lavoratori e lavoratrici che si trovino in questa situazione a chiedere il nostro aiuto per far valere i loro diritti. Ringraziamo lo studio legale che ci ha seguito con il risultato ottenuto del reintegro della lavoratrice e quindi la salvaguardia del posto di lavoro."

Per maggiori info:
Giancarlo Moduzzi, responsabile Terzo Settore UIL FPL Alessandria
Cell: 380 7687532

 

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È nullo il licenziamento della lavoratrice madre durante il cosiddetto periodo protetto, in violazione dell'art. 54 del T.U. n. 151/2001.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475 dell'11 gennaio 2017, ricordando che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 della legge 1204/71 (ora art. 54 del D.Lgs. 151/01).

"Per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno.". La Cassazione accoglie così il ricorso di una lavoratrice, licenziata quando la figlia non aveva ancora compiuto un anno di età, ordinando all'azienda di riassumerla Il rapporto, nel caso in esame, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.

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