Numerose le segnalazioni da parte dei consumatori del nuovo fenomeno, che aggira le regole e i limiti del Registro delle Opposizioni
"Alcuni consumatori ci hanno segnalato di aver ricevuto, nell'arco di una settimana, anche 20 telefonate da parte dello stesso operatore, diverso da quello con cui si è stipulato il contratto, tutte indicando un nominativo sbagliato e sempre diverso ad inizio chiamata, con seguente offerta promozionale, nonostante la contestazione dell'utente sia in ordine al nominativo sia in merito all'iscrizione della linea telefonica nel Registro delle Opposizioni – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell'Adoc – al momento il fenomeno, a quanto ci risulta, è circoscritto alla telefonia fissa, sia per le vecchie utenze che le utenze attivate di recente. E risulta particolarmente odioso, in quanto gli operatori si fanno beffe dell'utente, trincerandosi dietro un presunto errore di nominativo, ma con l'unico fine di proporre offerte in modo aggressivo. E, in questo modo, gli operatori aggirano anche i limiti imposti dall'iscrizione della linea nel Registro delle Opposizioni. Il fenomeno del telemarketing selvaggio e molesto è proliferato e assume sempre nuove forme: oggi un consumatore che sia intestatario di utenze, titolare di conti corrente o che abbia richiesto preventivi online riceve in media dai 10 ai 15 contatti commerciali a settimana. Di questi, il 90% è composto da chiamate, il restante 10% da sms. Inoltre, risulta particolarmente odioso il fenomeno del recalling: il 70% dei consumatori riceve chiamate dallo stesso operatore, anche se risponde e si dichiara non interessato all'offerta. Si possono ricevere anche 5-7 chiamate settimanali dallo stesso operatore. L'unico strumento che ad oggi consente al consumatore di "difendersi" dalle offerte commerciali indesiderate è il Registro delle Opposizioni. Ma è uno strumento spuntato e limitato, nonostante la recente riforma che ne ha allargato il raggio di operatività."
Per questo l'Adoc, insieme a Rete Consumatori Italia, aveva proposto l'istituzione del Registro Universale dei Consensi (RUC)
"Il RUC sarebbe stato un nuovo strumento a tutela dei consumatori contro il marketing aggressivo e l'abuso dei dati personali, costituito da un database con l'elenco di tutti i trattamenti dei dati personali dei cittadini raccolti dalle imprese per finalità di marketing – continua Tascini – I consumatori avrebbero potuto accedere a tutti i trattamenti attivi ed esercitare selettivamente, su propria scelta e in qualunque momento, la revoca del consenso. E conoscendo – di fatto – quali siano i soggetti a cui, nel tempo, abbia concesso tale diritto e verificare con facilità se le telefonate, le email, gli sms e tutte le sollecitazioni commerciali pervenute da sconosciuti siano legittime o illegittime. Il cittadino riconquisterebbe così il suo diritto al consenso, mentre le imprese ritroverebbero lo spazio per un mercato più libero, sano e concorrenziale. Una riforma ad alto impatto etico e sociale, che restituisce a tutti dignità, tutele ed opportunità."
Come difendersi dalle telefonate indesiderate? Leggi la nostra guida!
Stanco di ricevere chiamate indesiderate? Segui i consigli della mini-guida dell'Adoc sul Telemarketing!
Chiamate per offerte promozionali ad ogni ora del giorno e della sera, proposte commerciali aggressive e poco chiare, telefonate mute su utenze private: quotidianamente i consumatori vengono pressati da soggetti quasi mai chiaramente identificabili perché aderiscano a proposte commerciali oppure acquistino telefonicamente prodotti o servizi.
Ma come si cade nella trappola, e come si fa ad uscirne?
E' molto semplice dare l´autorizzazione al trattamento dei propri dati personali come indirizzo e-mail e numero di telefono fisso e mobile, ma non altrettanto semplice capire come revocare il consenso ad utilizzare questi dati per noi così importanti, a maggior ragione quando magari è già trascorso molto tempo e non ricordiamo più neanche di averlo prestato.
Raccomandiamo innanzi tutto prudenza e attenzione nel barrare quelle famose caselline in fondo ai contratti e alle schede di adesione a programmi premio e tessere fedeltà perché, qualora si acconsentisse anche involontariamente al trattamento dei dati personali, i call center avrebbero tutto il diritto di contattarci.
Stiamo attenti – in particolare – a segnare quelle che autorizzano chiamate, contatti commerciali o il diritto a passare i nostri dati a terzi. Le frasi possono cambiare, ma il senso è sempre lo stesso.
Se non siete sicuri di cosa barrate o autorizzate, negate il consenso. Meglio uno sconto in meno che una scocciatura telefonica in più.Se la raccolta è preceduta, poi, da un'informativa generica che descrive il relativo trattamento in modo superficiale e non adeguatamente distinto in relazione alla natura ed alla tipologia dei diversi dati raccolti, invitiamo i consumatori a diffidare e a non prestare in nessun caso il proprio consenso.Ricordiamo, infine, di barrare sempre di proprio pugno le caselle corrispondenti alle scelte da effettuare, per evitare che qualcun altro si sostituisca al legittimo proprietario nella scelta, dopo averne raccolto la firma.
Carte Fedeltà
Sono numerosi i punti vendita che spingono i clienti a credere che il rilascio della tessera sia subordianto a fornire certi dati anche sensibili. Non è così: le carte fedeltà possono essere rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing, ma solo prestando il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità connesse alle promozioni o agli sconti.
Al fine di limitare il trattamento di dati personali è intervenuto più volte il Garante per la privacy, sancendo delle regole chiare- ad esempio- per l'assegnazione di tessere fedeltà e carte vantaggi.
Il primo obbligo per chi rilascia tessere fedeltà è quello di informare in maniera chiara e completa i clienti sull'uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo conto delle diverse finalità perseguite.L'informativa al cliente deve essere formulata con un linguaggio chiaro e comprensibile, e il punto vendita dovrebbe avere sempre a disposizione un addetto in grado di dare tutte le delucidazioni utili a far compiere al consumatore una scelta consapevole.
Come posso interrompere le chiamate moleste?
L'unico strumento che ad oggi consente al consumatore di "difendersi" dalle offerte commerciali indesiderate è il Registro delle Opposizioni. Quest'ultimo è stato istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al registro un abbonato esercita il diritto ad opporsi al trattamento dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy. Al Registro può iscriversi- dunque- solo l'intestatario di un'utenza (fissa o mobile, privata o aziendale) pubblicata negli elenchi telefonici.
E se l'utenza, invece, non compare negli elenchi ed è quindi riservata?
Le dolenti note riguardano proprio questo aspetto: la normativa attuale non prevede alcuna tutela specifica successiva al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per i consumatori il cui numero non sia inserito negli elenchi telefonici pubblici. Una volta prestata l'autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati, dunque, diventa praticamente impossibile per il consumatore capire quali soggetti detengano i suoi dati e come revocare l'autorizzazione stessa.
Il cittadino oggi – di fatto- non ha alcuno strumento sempre consultabile per verificare a chi abbia prestato il proprio consenso e facilmente utilizzabile per consentirgli di revocarlo. Proponiamo un Registro dei Consensi, messo a disposizione dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, al quale i cittadini possano accedere semplicemente inserendo il proprio numero e verificando in maniera semplice a chi indirizzare l'eventuale revoca del consenso prestato, potendo – in tal modo- rintracciare anche eventuali violazioni nella cessione dei propri dati a terzi da parte di soggetti non autorizzati.
RICORDA IN OGNI CASO:
Chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante, per cui è bene diffidare delle chiamate provenienti da numeri oscurati o non visibili;
L'operatore di telemarketing ha l'obbligo, su richiesta dell'utente, di informare da quale lista sia stato estratto il suo numero telefonico.
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi