Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 16 giugno 2020 n°52, il Governo, anche grazie alle nostre pressanti richieste, ha fatto un passo indietro rispetto alle modalità di utilizzo delle ulteriori quattro settimane di Cigo, Assegno Ordinario e Cig in deroga, introdotte con il c.d. Decreto Rilancio.
Come ricorderete le "eventuali" ulteriori quattro settimane potevano essere richieste, con poche eccezioni, soltanto dopo avere interamente fruito delle precedenti 14 settimane, ma soprattutto solo all'interno del periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 di ottobre.
Tale previsione, come abbiamo fatto notare al Ministero del Lavoro ed all'Inps, rischiava di lasciare senza alcun tipo di ammortizzatore le imprese che, avendo iniziato la sospensione delle attività già nel mese di marzo, avevano terminato o stavano terminando le prime 14 settimane già nella seconda quindicina del mese di giugno.
Pertanto le ulteriori quattro settimane potranno essere utilizzate anche per periodi antecedenti la data del 1° settembre, con l'unico vincolo di aver già fruito per intero delle precedenti 14 settimane (9+5).
Il Decreto introduce poi nuovi termini di presentazione delle domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che dovranno essere coordinate con quelle già previste dal Decreto Rilancio.
Nuovi termini di presentazione sono previsti anche per tutte quelle domande che non sono state accettate perché presentate per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto e comunque per tutte le domande con errori ed omissioni che ne hanno impedito l'accettazione.
Al riguardo non sono ancora state pubblicate, da parte dell'Inps, le istruzioni amministrative e le indicazioni procedurali, ed è quindi auspicabile che la circolare di prossima pubblicazione tenga conto anche delle novità introdotte con il Decreto Legge n°52/2020.