Ancora chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 e del congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
In particolare l'INPS, con il messaggio n. 3114 del 7/8/2018, fornisce alcune precisazioni riguardo i tre giorni di permesso mensile che possono essere fruiti in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata festiva o di notte. Il permesso fruito va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
Nel messaggio si evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata", indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Il messaggio inoltre riporta vari casi di rapporto di lavoro per cui i giorni di permesso vanno riproporzionati secondo le formule indicate.
Infine l'INPS tratta del cumulo tra il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001) e i permessi legge 104, precisando che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo con i permessi (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale), senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione dei due benefici.
Si precisa comunque che la fruizione dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. circ. INPS n. 155/2010, par. 2.2).