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Giovedì, 15 Settembre 2016 10:06

Fondo di Integrazione Salariale: tutto ciò che serve sapere

in allegato, e a seguire, la circolare Inps n° 176 che detta le istruzioni definitive sul funzionamento del Fondo di Integrazione Salariale istituito, in sostituzione del vecchio Fondo Residuale, dal Decreto Interministeriale n° 94343/2016. In allegato troverete inoltre una breve nota che riassume l’iter di costituzione del Fondo e le principali caratteristiche in tema di campo di applicazione, beneficiari, contribuzione e prestazioni. La nota allegata fa seguito ad una serie di approfondimenti che hanno accompagnato la lunga fase di implementazione del nuovo Fondo di Integrazione Salariale.

Circolare Inps n° 176/2016: Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Quadro normativo

Come ricorderete l'estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alle imprese con più di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cigo e della Cigs è stato introdotto ad opera della legge 92/2012 attraverso l'istituzione dei c.d. Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Inoltre nei casi in cui non si fosse realizzata la previsione legislativa della costituzione di un proprio fondo di settore, le imprese con tali caratteristiche sarebbero confluite in uno specifico fondo plurisettoriale chiamato Fondo Residuale.

Le dinamiche congiunturali ed il forte utilizzo della cassa integrazione in deroga non hanno facilitato la nascita dei Fondi di Solidarietà e lo stesso Fondo Residuale ha iniziato a prendere corpo solo alla fine dello scorso anno, scontando inoltre le numerose modifiche apportate al nostro sistema di tutele al reddito dal Jobs Act ed in particolare dal D.lgs. 148/2015.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo Residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e recepisce, formalmente, tutte le modifiche introdotte dal 148/2015, a partire dalla tipologia di soggetti destinatari, dalla classe dimensionale degli stessi ed infine rispetto alle aliquote di finanziamento ed alle prestazioni erogate.

Questa lunga fase di transizione è stata accompagnata da numerose circolari e messaggi dell'Inps e dal Decreto Interministeriale n°94343 del 3 febbraio, che hanno delineato un "regime intertemporale di applicazione del Fis" che possiamo considerare concluso proprio con la emanazione della circolare n° 176.

Allo stesso tempo anche i Fondi di Solidarietà già costituiti ai sensi della legge 92/2012 hanno dovuto adeguare le proprie regole rispetto alle novità introdotte dal D.lgs. 148/2015 ed in particolare all'art. 26 comma 7, che prevede l'ampliamento del campo di applicazione dell'istituto ai "datori di lavoro" che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

A tale proposito la circolare 176, in riferimento al Decreto istitutivo del Fis, illustra anche il quadro definitivo sull'adeguamento dei Fondi già costituiti delineando per esclusione il campo di applicazione del Fis stesso.

Campo di applicazione

Ciò premesso, non rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale:

I settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà  di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs. n. 148/2015

•settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;

•settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;

•settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

•settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;

•settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;

•settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;

•settore marittimo – SOLIMARE;

•settore trasporto pubblico;

•settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani

I settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs. citato:

•settore dell'artigianato;

•settore della somministrazione di lavoro;

Naturalmente sono escluse dal Fis anche tutte  le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Afferiscono quindi al Fondo di Integrazione Salariale tutti i datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori) , non ricompresi nelle precedenti casistiche che impiegano, con riferimento al semestre precedente, più di cinque dipendenti di qualunque qualifica (comprese quelle che comunque non saranno destinatarie delle prestazioni).

E' utile ricordare che anche per il Fis la platea dei destinatari è stata ampliata agli apprendisti assunti con contratto di tipo professionalizzante, per i quali è automaticamente esteso l'obbligo del versamento della contribuzione.

Contribuzione e prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale

Contribuzione

Le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale, ai sensi del D.lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

a)   i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.  A questa categoria di datori di lavoro viene assicurata sia la prestazione di "assegno di solidarietà" che l'ulteriore prestazione di "assegno ordinario".

b)  i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (da corrispondere retroattivamente a far data dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale di formale istituzione del Fis). Ai datori di lavoro rientranti in questa fascia spetta la sola prestazione di "assegno di solidarietà".

E' inoltre prevista una contribuzione addizionale a carico dei soli datori di lavoro che richiedano le prestazioni pari al 4% della retribuzione persa.

Infine, con la emanazione della circolare 176, va definitivamente a regime, a partire dal mese di ottobre, la procedura relativa al versamento delle due diverse tipologie di contribuzione la quale rimane comunque retroattiva a far data dal 1° di gennaio 2016.

A tale proposito occorre ricordare che per  le imprese già rientranti nell'ambito di applicazione del "vecchio" Fondo Residuale le aliquote sono già state aggiornate,  mentre per quelle che occupano tra 6 e 15 dipendenti e per quelle, che pur avendo più di 15 dipendenti, sono ricomprese nell'ambito di applicazione del Fis in virtù della sua estensione ai datori di lavoro non costituiti in forma di impresa (studi professionali, associazioni etc.), sarà necessaria la regolarizzazione delle competenze arretrate per i periodi da gennaio a settembre 2016.

La regolarizzazione dei contributi arretrati, secondo le istruzioni illustrate nella circolare, dovrà essere realizzata entro il prossimo 16 dicembre.

Durate massime prestazioni

assegno di solidarietà: corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile e conformato secondo le regole della Cigs con causale contratto di solidarietà. La riduzione media oraria dell'attività non potrà superare il 60% in relazione a tutti i lavoratori interessati dal provvedimento e non potrà essere superiore al 70% per il singolo lavoratore.assegno ordinario: corrisposto per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di sospensione o riduzione dell'attività previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, con l'esclusione esplicita delle intemperie stagionali,  ed in relazione a quelle straordinarie, limitatamente alle causali per crisi o riorganizzazione aziendale.

Entrambe le prestazioni sono soggette, in termini di durate, ai limiti massimi nel quinquennio mobile pari a 24 mesi.

L'assegno di solidarietà, come previsto per la Cigs con la medesima causale e nel limite dei 24 mesi  nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà, portando le durate massime nel quinquennio mobile fino a 36 mesi.

Sarà quindi possibile, per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, raggiungere il limite dei 36 mesi nel quinquennio anche utilizzando le due diverse tipologie di prestazioni.

Importo delle prestazioni

Le prestazioni saranno erogate ai beneficiari con importo pari a quello delle integrazioni salariali come definite all'art. 3 del D.lgs. 148/2015 e pertanto saranno pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Tali importi saranno inoltre soggetti ai c.d. tetti massimi mensili e alla riduzione contributiva pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale (circ. Inps n° 48/2016)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo al netto del 5,84% (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Sostenibilità finanziaria del Fondo

Il legislatore, per garantire un equilibrio tra contribuzione e prestazioni erogate dal Fondo, ha previsto un limite, oltre a quelli in termini di durate, all'accesso  per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo.

Viene , infatti, posto un tetto massimo di accesso alle prestazioni per ciascun datore di lavoro, fissato in una misura non superiore a quattro volte l'ammontare della contribuzione dovuta.

In buona sostanza si realizza una sorta di "conto aziendale" nel quale confluiscono tutti i contributi e dal quale vanno poi sottratti i costi relativi alle prestazioni erogate ed alla contribuzione figurativa ad esse correlata. Naturalmente una volta esaurite le risorse accantonate non potranno essere erogate ulteriori prestazioni.

Si tratta di una misura iniqua, rispetto alle gestioni "ordinarie" di Cigo e Cigs che rischia di penalizzare proprio le imprese più piccole alle quali si è finalmente data l'opportunità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Tale misura è però accompagnata da un regime transitorio che per i primi anni ne mitiga gli effetti fino alla piena messa a regime nel 2022 e rimane, quindi, ancora un po' di tempo per convincere il legislatore a trovare una misura che permetta un corretto ed equo utilizzo dei nuovi istituti introdotti con il D.lgs. 148/2015, anche attraverso un costante monitoraggio delle prestazioni e del gettito della contribuzione che si andrà a realizzare nel corso dei prossimi anni.

Rimandiamo per gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento del Fondo di Integrazione Salariale ad una lettura della corposa circolare, rimando a disposizione per eventuali approfondimenti.

Roma 14 settembre 2016

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