A seguito di alcune pertinenti osservazioni di nostri quadri, nel corso dei seminari tenuti in Abruzzo ed in Campania, riteniamo opportuno segnalarvi queste considerazioni frutto, anche, di risposte (informali) di dirigenti del ministero del lavoro e di esperti:
Trasferimento d'azienda e cessione ramo d'azienda (art 2112 c.c.):
-non si ritiene applicabile il nuovo contratto a tutele crescenti ai lavoratori che transitano ad azienda acquirente, in quanto il rapporto di lavoro e' senza soluzione di continuita'.
-ne consegue che l'acquirente, non potra' beneficiare per tali lavoratori dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilita' 2015.
-non verificandosi una interruzione del rapporto di lavoro, l'alienante non e' obbligato al pagamento del ticket licenziamento di cui all'art. 2, comma 31, legge 92/2012
-la circolare inps n.17 del 29.1.2015 prevede che possa beneficiare dell'esonero contributivo triennale, il "datore di lavoro privato che nella sua qualita' di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art.47, comma 6 della legge 428/1990, entro 1 anno dalla data di trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che non siano passati alle sue dipendenze".
Cambio di ragione sociale: non si ritiene applicabile il nuovo contratto a tutele crescenti
Naturalmente restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti su altre questioni non chiare, fermo restando che i testi definitivi dei decreti 134 e 135 saranno approvati nelle prossime settimane.
In allegato qualche prima risposta del Ministero del Lavoro e dell'Inps in merito ad alcune novità introdotte nei due schemi di decreto legislativo (tutele crescenti e Naspi).
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